Art. 15.
                      Gestione di case da gioco
  1.  Gli  operatori  che svolgono l'attivita' di gestione di case da
gioco,  indicati  nell'articolo  2, comma 1, lettera i), del presente
regolamento,  devono  identificare i soggetti che compiono operazioni
di  acquisto  e  di  cambio di «fiches» o di altri mezzi di gioco per
importo superiore a 1.500 euro.
  2.  L'identificazione  dei  clienti  non  va rinnovata qualora gia'
identificati  al  momento  dell'ingresso,  salvi i casi di dubbio sui
dati identificativi rilasciati.
  3.  Devono  essere  acquisite  e  conservate nell'archivio unico le
informazioni relative:
    a) ai dati identificativi;
    b) alla data e alla tipologia dell'operazione;
    c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati.