Art. 15. Gestione di case da gioco 1. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera i), del presente regolamento, devono identificare i soggetti che compiono operazioni di acquisto e di cambio di «fiches» o di altri mezzi di gioco per importo superiore a 1.500 euro. 2. L'identificazione dei clienti non va rinnovata qualora gia' identificati al momento dell'ingresso, salvi i casi di dubbio sui dati identificativi rilasciati. 3. Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi; b) alla data e alla tipologia dell'operazione; c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati.