Art. 16. Mediazione creditizia 1. Gli operatori che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera m), del presente regolamento, devono identificare il soggetto che richiede il finanziamento. 2. Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi; b) agli estremi dell'intermediario con il quale il cliente viene messo in contatto; c) alla data della concessione del finanziamento; d) all'ammontare e al tipo del finanziamento accordato. 3. I mediatori creditizi forniscono all'intermediario, con il quale mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per l'identificazione di quest'ultimo.