Art. 16.
                        Mediazione creditizia
  1. Gli operatori che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia,
indicati   nell'articolo   2,  comma  1,  lettera  m),  del  presente
regolamento,   devono   identificare  il  soggetto  che  richiede  il
finanziamento.
  2.  Devono  essere  acquisite  e  conservate nell'archivio unico le
informazioni relative:
    a) ai dati identificativi;
    b) agli  estremi dell'intermediario con il quale il cliente viene
messo in contatto;
    c) alla data della concessione del finanziamento;
    d) all'ammontare e al tipo del finanziamento accordato.
  3. I mediatori creditizi forniscono all'intermediario, con il quale
mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie
per l'identificazione di quest'ultimo.