Art. 17. Agenzia in attivita' finanziaria 1. Gli operatori che svolgono l'agenzia in attivita' finanziaria, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera n), del presente regolamento, devono identificare i soggetti nei confronti dei quali svolgono l'attivita' di promozione e conclusione dei contratti. 2. Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi; b) alla data della consegna dei mezzi di pagamento; c) all'ammontare e al tipo dei mezzi di pagamento.