Art. 17.
                  Agenzia in attivita' finanziaria
  1.  Gli  operatori che svolgono l'agenzia in attivita' finanziaria,
indicati   nell'articolo   2,   comma  1,  lettera n),  del  presente
regolamento,  devono  identificare i soggetti nei confronti dei quali
svolgono l'attivita' di promozione e conclusione dei contratti.
  2.  Devono  essere  acquisite  e  conservate nell'archivio unico le
informazioni relative:
    a) ai dati identificativi;
    b) alla data della consegna dei mezzi di pagamento;
    c) all'ammontare e al tipo dei mezzi di pagamento.