Art. 18. Disposizioni finali e transitorie 1. Il registro previsto dall'articolo 9, commi 8 e 9, deve essere costituito o integrato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il termine per la costituzione dell'archivio unico tramite strumenti informatici e' di sessanta giorni dall'emanazione delle indicazioni previste dall'articolo 9, comma 1. Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare. Roma, 3 febbraio 2006 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 385