Art. 18.
                  Disposizioni finali e transitorie
  1.  Il  registro previsto dall'articolo 9, commi 8 e 9, deve essere
costituito o integrato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
  2.  Il  termine  per  la  costituzione  dell'archivio unico tramite
strumenti  informatici  e'  di  sessanta giorni dall'emanazione delle
indicazioni previste dall'articolo 9, comma 1.
  Il  presente  decreto  munito  del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservarlo  e  farlo
osservare.

    Roma, 3 febbraio 2006

                                                Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006

  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 1 Economia e finanze, foglio n. 385