Art. 2. Destinatari 1. Il presente regolamento si applica agli operatori che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le seguenti attivita': a) recupero di crediti per conto terzi; b) custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate; c) trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate; d) agenzia di affari in mediazione immobiliare; e) commercio di cose antiche; f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte; g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento; h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti preziosi; i) gestione di case da gioco; l) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane; m) mediazione creditizia; n) agenzia in attivita' fmanziaria. 2. Il presente regolamento si applica altresi' alle succursali italiane degli operatori indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero.