Art. 2.
                             Destinatari
  1.   Il   presente   regolamento  si  applica  agli  operatori  che
esercitano,   ai   sensi   dell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le seguenti attivita':
    a) recupero di crediti per conto terzi;
    b) custodia  e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a
mezzo di guardie particolari giurate;
    c) trasporto  di  denaro  contante  e  di  titoli  o valori senza
l'impiego di guardie particolari giurate;
    d) agenzia di affari in mediazione immobiliare;
    e) commercio di cose antiche;
    f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte;
    g) commercio,  comprese  l'esportazione  e l'importazione, di oro
per finalita' industriali o di investimento;
    h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione
e l'importazione, di oggetti preziosi;
    i) gestione di case da gioco;
    l) fabbricazione   di   oggetti  preziosi  da  parte  di  imprese
artigiane;
    m) mediazione creditizia;
    n) agenzia in attivita' fmanziaria.
  2.  Il  presente  regolamento  si  applica altresi' alle succursali
italiane degli operatori indicati alle lettere precedenti aventi sede
legale in uno stato estero.