Art. 4.
                       Identificazione diretta
  1.  Salvo  quanto  previsto  negli  articoli 5  e  6  del  presente
regolamento,   l'identificazione   deve   essere   effettuata   dagli
operatori, anche attraverso il personale incaricato, volta per volta,
all'atto  dell'operazione,  in  presenza  del  cliente, attraverso un
documento  valido  per l'identificazione, non scaduto. Si considerano
validi   per   l'identificazione   i   documenti   d'identita'  e  di
riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2.  I  clienti  forniscono  tutte  le  informazioni  necessarie per
l'identificazione. All'atto dell'identificazione i clienti forniscono
per  iscritto,  sotto  la propria personale responsabilita', tutte le
informazioni  necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto
dei quali operano.
  3.  Qualora  cliente  sia una societa' o un ente, ovvero qualora il
cliente  operi  per  conto  di una societa' o di un ente, deve essere
verificata  l'effettiva  esistenza  del  potere  di  rappresentanza e
devono  essere  acquisite informazioni necessarie per individuare gli
amministratori e i proprietari effettivi di tale societa' o ente.
  4.  Qualora  cliente sia uno dei soggetti previsti nell'articolo 2,
comma   1,   dalla  lettera  a)  alla  lettera  l)  del  decreto,  la
disposizione  di  cui  al  precedente comma non si applica e, ai fini
dell'identificazione,   e'   sufficiente   l'acquisizione   dei  dati
identificativi.
  5. E' in ogni caso necessario procedere all'identificazione diretta
qualora  si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata
ai  sensi  degli  articoli 5  e  6  del  presente regolamento non sia
attendibile  ovvero  qualora  essa  non consenta l'acquisizione delle
informazioni necessarie.
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riportano  gli  articoli 1  e  35 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n. 445,
          recante:  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative e
          regolamentari  in materia di documentazione amministrativa.
          Testo A):
              «Art.  1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo
          unico si intende per:
                a) documento  amministrativo:  ogni rappresentazione,
          comunque  formata,  del  contenuto  di atti, anche interni,
          delle  pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai
          fini  dell'attivita'  amministrativa. Le relative modalita'
          di  trasmissione  sono  quelle indicate al capo II, sezione
          III, del presente testo unico;
                b) documento    informatico:    la   rappresentazione
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
                c) documento di riconoscimento: ogni documento munito
          di  fotografia  del  titolare  e  rilasciato,  su  supporto
          cartaceo,   magnetico   o   informatico,  da  una  pubblica
          amministrazione  italiana  o  di  altri Stati, che consenta
          l'identificazione personale del titolare;
                d) documento  d'identita':  la  carta  d'identita' ed
          ogni  altro  documento  munito di fotografia del titolare e
          rilasciato,  su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
          da  una  pubblica  amministrazione  competente  dello Stato
          italiano  o  di altri Stati, con la finalita' prevalente di
          dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
                e) documento  d'identita'  elettronico:  il documento
          analogo  alla  carta d'identita' elettronica rilasciato dal
          comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta';
                f) certificato:   il   documento  rilasciato  da  una
          amministrazione  pubblica  avente funzione di ricognizione,
          riproduzione  o  partecipazione  a terzi di stati, qualita'
          personali  e  fatti  contenuti  in albi, elenchi o registri
          pubblici  o  comunque  accertati  da  soggetti  titolari di
          funzioni pubbliche;
                g) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione: il
          documento,   sottoscritto   dall'interessato,  prodotto  in
          sostituzione del certificato di cui alla lettera f);
                h) dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta':
          il  documento  sottoscritto  dall'interessato,  concernente
          stati,  qualita'  personali  e  fatti,  che siano a diretta
          conoscenza   di  questi,  resa  nelle  forme  previste  dal
          presente testo unico;
                i) autenticazione  di sottoscrizione: l'attestazione,
          da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e'
          stata   apposta   in   sua  presenza,  previo  accertamento
          dell'identita' della persona che sottoscrive;
                l) legalizzazione  di firma: l'attestazione ufficiale
          della  legale  qualita'  di chi ha apposto la propria firma
          sopra   atti,   certificati,  copie  ed  estratti,  nonche'
          dell'autenticita' della firma stessa;
                m) legalizzazione  di  fotografia: l'attestazione, da
          parte  di  una  pubblica  amministrazione  competente,  che
          un'immagine    fotografica    corrisponde    alla   persona
          dell'interessato;
                n) firma  digitale:  e'  un particolare tipo di firma
          elettronica  qualificata  basata  su  un  sistema di chiavi
          asimmetriche  a  coppia,  una  pubblica  e una privata, che
          consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al
          destinatario  tramite  la chiave pubblica, rispettivamente,
          di  rendere  manifesta  e  di  verificare  la provenienza e
          l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di
          documenti informatici;
                o) amministrazioni  procedenti: le amministrazioni e,
          nei  rapporti  con  l'utenza, i gestori di pubblici servizi
          che  ricevono  le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui alle
          lettere   g)  e  h)  ovvero  provvedono  agli  accertamenti
          d'ufficio ai sensi dell'art. 43;
                p) amministrazioni certificanti: le amministrazioni e
          i  gestori  di  pubblici  servizi  che detengono nei propri
          archivi   le   informazioni   e   i  dati  contenuti  nelle
          dichiarazioni  sostitutive,  o richiesti direttamente dalle
          amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
                q) gestione  dei documenti: l'insieme delle attivita'
          finalizzate   alla   registrazione  di  protocollo  e  alla
          classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento
          dei  documenti  amministrativi  formati  o  acquisiti dalle
          amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
          d'archivio  adottato;  essa  e' effettuata mediante sistemi
          informativi automatizzati;
                r) sistema  di  gestione  informatica  dei documenti:
          l'insieme  delle  risorse di calcolo, degli apparati, delle
          reti   di  comunicazione  e  delle  procedure  informatiche
          utilizzati   dalle  amministrazioni  per  la  gestione  dei
          documenti;
                s) segnatura    di    protocollo:   l'apposizione   o
          l'associazione,   all'originale  del  documento,  in  forma
          permanente    e   non   modificabile   delle   informazioni
          riguardanti il documento stesso;
                t) certificati  elettronici:  ai  sensi  dell'art. 2,
          comma  1,  lettera  d),  del decreto legislativo 23 gennaio
          2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati
          utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari
          e confermano l'identita' dei titolari stessi;
                u) certificatore:  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1,
          lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
          il  soggetto  che  presta  servizi  di certificazione delle
          firme  elettroniche  o  che fornisce altri servizi connessi
          con queste ultime;
                v) certificatore  qualificato:  il  certificatore che
          rilascia  al  pubblico  certificati elettronici conformi ai
          requisiti  indicati nel presente testo unico e nelle regole
          tecniche di cui all'art. 8, comma 2;
                z) certificatore  accreditato:  ai sensi dell'art. 2,
          comma  1,  lettera c),  del  decreto legislativo 23 gennaio
          2002,  n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero
          in   altri   Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  sensi
          dell'art.  3,  paragrafo  2, della direttiva n. 1999/93/CE,
          nonche' ai sensi del presente testo unico;
                aa) certificati  qualificati:  ai  sensi dell'art. 2,
          comma  1,  lettera e),  del  decreto legislativo 23 gennaio
          2002,   n.   10,  i  certificati  elettronici  conformi  ai
          requisiti   di   cui  all'allegato  I  della  direttiva  n.
          1999/93/CE,  rilasciati  da certificatori che rispondono ai
          requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
                bb) carta   nazionale   dei   servizi:  il  documento
          rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
          per  via  telematica  ai  servizi  erogati  dalla  pubblica
          amministrazione;
                cc) firma elettronica: ai sensi dell'art. 2, comma 1,
          lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
          l'insieme  dei  dati  in forma elettronica, allegati oppure
          connessi   tramite   associazione   logica  ad  altri  dati
          elettronici,   utilizzati  come  metodo  di  autenticazione
          informatica;
                dd) firma elettronica avanzata: ai sensi dell'art. 2,
          comma  1,  lettera  g),  del decreto legislativo 23 gennaio
          2002,  n.  10, la firma elettronica ottenuta attraverso una
          procedura informatica che garantisce la connessione univoca
          al  firmatario e la sua univoca identificazione, creata con
          mezzi  sui quali il firmatario puo' conservare un controllo
          esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo
          da  consentire  di  rilevare  se  i dati stessi siano stati
          successivamente modificati;
                ee) firma    elettronica    qualificata:   la   firma
          elettronica  avanzata  che  sia  basata  su  un certificato
          qualificato  e creata mediante un dispositivo sicuro per la
          creazione della firma;
                ff)  titolare: la persona fisica cui e' attribuita la
          firma  elettronica  e  che ha accesso al dispositivo per la
          creazione della firma elettronica;
                gg) dati  per  la  creazione  di  una  firma:  i dati
          peculiari,  come  codici  o  chiavi crittografiche private,
          utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica;
                hh) dispositivo  per  la  creazione  della  firma: il
          programma  informatico adeguatamente configurato (software)
          o  l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione
          della firma elettronica;
                ii) dispositivo  sicuro per la creazione della firma:
          ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, lettera f), del decreto
          legislativo  23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale
          usato per la creazione della firma elettronica, rispondente
          ai   requisiti  di  cui  all'art.  10  del  citato  decreto
          legislativo  n.  10  del  2002,  nonche' del presente testo
          unico;
                ll)   dati  per  la  verifica  della  firma:  i  dati
          peculiari,  come  codici o chiavi crittografiche pubbliche,
          utilizzati per verificare la firma elettronica;
                mm) dispositivo di verifica della firma: il programma
          informatico    (software)   adeguatamente   configurato   o
          l'apparato  strumentale  (hardware) usati per effettuare la
          verifica della firma elettronica;
                nn) accreditamento facoltativo: ai sensi dell'art. 2,
          comma  1,  lettera  h),  del decreto legislativo 23 gennaio
          2002,  n.  10, il riconoscimento del possesso, da parte del
          certificatore  che  la  richieda, dei requisiti del livello
          piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza;
                oo) prodotti   di   firma  elettronica:  i  programmi
          informatici (software), gli apparati strumentali (hardware)
          e  i  componenti  di tali sistemi informatici, destinati ad
          essere  utilizzati  per la creazione e la verifica di firme
          elettroniche  o  da  un  certificatore per altri servizi di
          firma elettronica.».
              «Art.  35 (Documenti di identita' e di riconoscimento).
          -  1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene
          richiesto  un  documento  di  identita',  esso  puo' sempre
          essere   sostituito   dal   documento   di   riconoscimento
          equipollente ai sensi del comma 2.
              2.   Sono  equipollenti  alla  carta  di  identita'  il
          passaporto,  la  patente  di  guida, la patente nautica, il
          libretto  di  pensione,  il  patentino di abilitazione alla
          conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
          di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro
          o   di   altra   segnatura   equivalente,   rilasciate   da
          un'amministrazione dello Stato.
              3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e'
          necessaria   l'indicazione  o  l'attestazione  dello  stato
          civile, salvo specifica istanza del richiedente.».
              - Si  riporta  l'art. 2, comma 1, dalla lettera a) alla
          lettera  l),  del  decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
          56,  recante:  (Attuazione  della  direttiva  2001/97/CE in
          materia  di  prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
          scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite):
              «Art.  2  (Ambito  di  applicazione). - 1. Gli obblighi
          indicati dall'art. 3 si applicano:
                a) alle banche;
                b) a Poste Italiane S.p.a.;
                c) agli istituti di moneta elettronica;
                d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
                e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR);
                f) alle societa' di investimento a capitale variabile
          (SICAV);
                g) alle imprese di assicurazione;
                h) agli agenti di cambio;
                i) alle societa' fiduciarie;
                l) alle   societa'   che   svolgono  il  servizio  di
          riscossione dei tributi.».