Art. 5. Identificazione indiretta 1. Non e' necessario procedere all'identificazione diretta nei seguenti casi: a) per i clienti gia' identificati in relazione ad una operazione in precedenza posta in essere, sempreche' le informazioni gia' acquisite siano aggiornate; b) in relazione ad operazioni che sono effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attivita' di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono; c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; d) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «Art. 23 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata. 2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. 3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate. 4. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere. 5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'art. 8, comma 2, la validita' del certificato elettronico stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e del certificatore.». - Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante: (Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari): «Art. 6 (Ispezioni congiunte). - Il personale delle amministrazioni dello Stato collabora con gli agenti specializzati incaricati dalla Commissione europea di valutare l'uniformita' e l'efficienza dei sistemi ufficiali di controllo alimentare.».