Art. 5.
                      Identificazione indiretta
  1.  Non  e'  necessario  procedere  all'identificazione diretta nei
seguenti casi:
    a) per i clienti gia' identificati in relazione ad una operazione
in  precedenza  posta  in  essere,  sempreche'  le  informazioni gia'
acquisite siano aggiornate;
    b) in  relazione ad operazioni che sono effettuate con sistemi di
cassa  continua  o  di  sportelli  automatici,  per  corrispondenza o
attraverso  soggetti  che svolgono attivita' di trasporto di valori o
mediante  carte  di  pagamento;  tali  operazioni  sono  imputate  al
soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
    c)   per   i  clienti  i  cui  dati  identificativi  e  le  altre
informazioni  da  acquisire  risultino da atti pubblici, da scritture
private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi
dell'articolo   23   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
    d) per   i   clienti  i  cui  dati  identificativi  risultino  da
dichiarazione   della   rappresentanza   e  dell'autorita'  consolare
italiana,  cosi'  come  indicata  nell'art. 6 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 153.
 
          Note all'art. 5:
              -   Si   riporta  l'art.  23  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
              «Art.  23 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve
          riferirsi  in  maniera  univoca  ad  un solo soggetto ed al
          documento  o  all'insieme  di  documenti  cui  e' apposta o
          associata.
              2.   Per  la  generazione  della  firma  digitale  deve
          adoperarsi  una chiave privata la cui corrispondente chiave
          pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato
          qualificato  che,  al  momento  della  sottoscrizione,  non
          risulti  scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o
          sospeso.
              3.  L'apposizione  ad  un  documento informatico di una
          firma  elettronica  basata  su  un  certificato elettronico
          revocato,    scaduto   o   sospeso   equivale   a   mancata
          sottoscrizione.   La  revoca  o  la  sospensione,  comunque
          motivate,  hanno  effetto  dal momento della pubblicazione,
          salvo  che il revocante, o chi richiede la sospensione, non
          dimostri  che  essa era gia' a conoscenza di tutte le parti
          interessate.
              4.   L'apposizione   di   firma   digitale   integra  e
          sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente,
          l'apposizione  di  sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
          marchi di qualsiasi genere.
              5.  Attraverso  il  certificato  elettronico  si devono
          rilevare,  secondo  le  regole  tecniche di cui all'art. 8,
          comma  2,  la validita' del certificato elettronico stesso,
          nonche'  gli  elementi  identificativi  del  titolare e del
          certificatore.».
              - Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio
          1997,   n.   153,   recante:  (Attuazione  della  direttiva
          93/99/CEE  concernente  misure  supplementari  in merito al
          controllo ufficiale dei prodotti alimentari):
              «Art.  6  (Ispezioni  congiunte).  - Il personale delle
          amministrazioni   dello  Stato  collabora  con  gli  agenti
          specializzati   incaricati  dalla  Commissione  europea  di
          valutare l'uniformita' e l'efficienza dei sistemi ufficiali
          di controllo alimentare.».