Art. 6. Identificazione a distanza 1. Non e' necessario procedere all'identificazione di cui agli articoli 4 e 5 qualora ai clienti sia stata rilasciata attestazione da uno dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo presso i quali gli stessi sono titolari di conti o rapporti e in relazione ai quali sono stati gia' identificati di persona. 2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identita' tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto presso l'intermediario attestante, nonche' l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza. 3. L'attestazione puo' essere rilasciata dai seguenti soggetti: a) intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto; b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, cosi' come definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera B), numeri 2), 3) e 4), della direttiva; c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI. 4. L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente e' stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dal soggetto che deve procedere all'identificazione. 5. L'UIC puo' indicare ulteriori forme e modalita' particolari dell'idonea attestazione anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza. 6. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese. Per «insediamento fisico» si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita' istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la propria attivita'; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o piu' persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attivita' svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare.
Nota all'art. 6: - Si riporta l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 56 del 2004: «Art. 4 (Abilitazione). - 1. I soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), e le relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti delle proprie attivita' istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento previste dall'art. 1 della legge antiriciclaggio. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali gli enti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere m), n) e o) e le relative succursali italiane, possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui al comma 1.».