Art. 6.
                     Identificazione a distanza
  1.  Non  e'  necessario  procedere  all'identificazione di cui agli
articoli 4  e  5 qualora ai clienti sia stata rilasciata attestazione
da  uno dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo presso
i  quali  gli stessi sono titolari di conti o rapporti e in relazione
ai quali sono stati gia' identificati di persona.
  2.  L'attestazione  deve essere idonea a confermare l'identita' tra
il  soggetto  che deve essere identificato e il soggetto titolare del
conto  o  del  rapporto  presso  l'intermediario  attestante, nonche'
l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
  3. L'attestazione puo' essere rilasciata dai seguenti soggetti:
    a) intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
    b) enti  creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione
europea,  cosi'  come  definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera
B), numeri 2), 3) e 4), della direttiva;
    c) banche  aventi  sede  legale  e  amministrativa  in  Paesi non
appartenenti  all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione
finanziaria  internazionale  (GAFI)  e  succursali  in  tali Paesi di
banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.
  4.  L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere
sul  conto  per il quale il cliente e' stato identificato di persona,
che  contenga  un  codice rilasciato al cliente dal soggetto che deve
procedere all'identificazione.
  5.  L'UIC  puo'  indicare  ulteriori  forme e modalita' particolari
dell'idonea  attestazione  anche  tenendo conto dell'evoluzione delle
tecniche di comunicazione a distanza.
  6. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti
che  non  hanno insediamenti fisici in alcun Paese. Per «insediamento
fisico» si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita'
istituzionale,   con   stabile  indirizzo,  diverso  da  un  semplice
indirizzo   elettronico,  in  un  Paese  nel  quale  il  soggetto  e'
autorizzato  a  svolgere  la  propria  attivita';  in  tale  luogo il
soggetto  deve  impiegare  una  o  piu'  persone  a tempo pieno, deve
mantenere   evidenze   relative  all'attivita'  svolta,  deve  essere
soggetto  ai  controlli  effettuati  dall'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione ad operare.
 
          Nota all'art. 6:
              - Si riporta l'art. 4 del citato decreto legislativo n.
          56 del 2004:
              «Art.  4  (Abilitazione).  -  1.  I  soggetti  indicati
          nell'art.  2,  comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), e
          le  relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti
          delle  proprie  attivita'  istituzionali,  ad effettuare le
          operazioni  di  trasferimento  previste  dall'art.  1 della
          legge antiriciclaggio.
              2.  Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
          l'UIC,  determina  con  decreto  le  condizioni in presenza
          delle quali gli enti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere
          m),  n)  e  o)  e  le relative succursali italiane, possono
          essere  abilitati  dallo  stesso  Ministero dell'economia e
          delle  finanze ad effettuare le operazioni di trasferimento
          di cui al comma 1.».