Art. 7.
                    Modalita' della registrazione
  1.  Le  informazioni  relative ai dati identificativi del cliente e
del soggetto per conto del quale questo opera, alla data, all'importo
e  alla  tipologia  delle  operazioni e dei mezzi di pagamento devono
essere  registrate  nell'archivio  unico tempestivamente e, comunque,
non   oltre   il   trentesimo   giorno   successivo   al   compimento
dell'operazione.
  2.  Nell'indicazione  dell'importo  delle  operazioni  deve  essere
evidenziata  la  parte  in  contanti.  Le registrazioni degli importi
espressi  in  valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro
al  cambio  di  effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio
indicativo  del  giorno  precedente  l'operazione; in ogni caso, deve
essere conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione e'
espressa.