Art. 8.
              Protezione dei dati e delle informazioni
  1.  Agli  obblighi  di identificazione e registrazione previsti nel
presente   regolamento   si   applicano   le   disposizioni  previste
dall'articolo  11  del  codice  in  materia  di  protezione  dei dati
personali.
  2. Gli operatori devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad
assolvere  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  13  del codice in
materia di protezione dei dati personali.
  3. L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e
segnalazione   costituisce  «trattamento  dei  dati»,  come  definito
nell'articolo  4,  comma  1,  lettera a),  del  codice  in materia di
protezione  dei  dati  personali.  Le  operazioni di trattamento sono
effettuate  dagli  incaricati  del  trattamento  che operano sotto la
diretta  autorita'  del titolare o del responsabile, attenendosi alle
istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del
trattamento e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 30 del
codice in materia di protezione dei dati personali.
  4.   Nella   tenuta  dell'archivio  previsto  all'articolo  9,  gli
operatori  sono  tenuti  al rispetto degli obblighi e delle misure di
sicurezza  contenuti  negli articoli da 31 a 36 del codice in materia
di protezione dei dati personali.
 
          Note all'art. 8:
              - Si  riportano  gli  articoli 11, 13, 4, comma 1, 30 e
          dal  31  al  36  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196,  recante:  (Codice  in  materia di protezione dei dati
          personali):
              «Art.  11  (Modalita'  del  trattamento e requisiti dei
          dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
                a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
                b) raccolti   e  registrati  per  scopi  determinati,
          espliciti  e  legittimi,  ed utilizzati in altre operazioni
          del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
                c) esatti e, se necessario, aggiornati;
                d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
          finalita'  per  le  quali  sono  raccolti o successivamente
          trattati;
                e) conservati    in    una    forma    che   consenta
          l'identificazione  dell'interessato per un periodo di tempo
          non  superiore  a  quello necessario agli scopi per i quali
          essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
              2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della
          disciplina  rilevante  in  materia  di trattamento dei dati
          personali non possono essere utilizzati.».
              «Art. 13 (Informativa). - 1. L'interessato o la persona
          presso  la  quale  sono  raccolti  i  dati  personali  sono
          previamente informati oralmente o per iscritto circa:
                a) le  finalita'  e  le modalita' del trattamento cui
          sono destinati i dati;
                b) la   natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
          conferimento dei dati;
                c) le   conseguenze   di   un  eventuale  rifiuto  di
          rispondere;
                d) i  soggetti  o le categorie di soggetti ai quali i
          dati  personali  possono  essere  comunicati  o che possono
          venirne   a   conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  o
          incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
                e) i diritti di cui all'art. 7;
                f) gli  estremi  identificativi  del  titolare  e, se
          designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
          sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
          designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
          indicando   il  sito  della  rete  di  comunicazione  o  le
          modalita'  attraverso  le  quali  e'  conoscibile  in  modo
          agevole  l'elenco  aggiornato  dei  responsabili. Quando e'
          stato   designato   un   responsabile   per   il  riscontro
          all'interessato  in  caso  di  esercizio dei diritti di cui
          all'art. 7, e' indicato tale responsabile.
              2.  L'informativa  di cui al comma 1 contiene anche gli
          elementi  previsti  da specifiche disposizioni del presente
          codice  e  puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
          persona  che  fornisce  i  dati  o  la  cui conoscenza puo'
          ostacolare  in  concreto  l'espletamento,  da  parte  di un
          soggetto  pubblico,  di  funzioni  ispettive o di controllo
          svolte  per  finalita'  di  difesa  o sicurezza dello Stato
          oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
              3.    Il   Garante   puo'   individuare   con   proprio
          provvedimento   modalita'  semplificate  per  l'informativa
          fornita  in particolare da servizi telefonici di assistenza
          e informazione al pubblico.
              4.  Se  i  dati  personali  non  sono  raccolti  presso
          l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
          delle  categorie  di  dati  trattati,  e'  data al medesimo
          interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
          e'  prevista  la  loro  comunicazione,  non  oltre la prima
          comunicazione.
              5.  La  disposizione  di  cui al comma 4 non si applica
          quando:
                a) i  dati  sono  trattati  in  base  ad  un  obbligo
          previsto  dalla  legge, da un regolamento o dalla normativa
          comunitaria;
                b) i  dati  sono  trattati  ai fini dello svolgimento
          delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
          2000,  n.  397,  o, comunque, per far valere o difendere un
          diritto  in  sede  giudiziaria,  sempre  che  i  dati siano
          trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento;
                c) l'informativa  all'interessato comporta un impiego
          di  mezzi  che  il  Garante,  prescrivendo eventuali misure
          appropriate,    dichiari    manifestamente   sproporzionati
          rispetto  al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
          del Garante, impossibile.
              «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per:
                a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di
          operazioni,  effettuati  anche senza l'ausilio di strumenti
          elettronici,  concernenti  la  raccolta,  la registrazione,
          l'organizzazione,   la   conservazione,  la  consultazione,
          l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
          l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
          il    blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,   la
          cancellazione  e  la  distruzione  di  dati,  anche  se non
          registrati in una banca di dati;
                b) «dato  personale», qualunque informazione relativa
          a  persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
          identificati   o   identificabili,   anche  indirettamente,
          mediante  riferimento  a  qualsiasi altra informazione, ivi
          compreso un numero di identificazione personale;
                c) «dati   identificativi»,   i  dati  personali  che
          permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
                d) «dati   sensibili»,  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
          o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
          stato di salute e la vita sessuale;
                e) «dati  giudiziari»,  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere
          da  a)  a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della
          Repubblica   14 novembre   2002,  n.  313,  in  materia  di
          casellario   giudiziale,   di   anagrafe   delle   sanzioni
          amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
          pendenti,  o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi
          degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
                f) «titolare»,   la   persona   fisica,   la  persona
          giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
          ente,   associazione  od  organismo  cui  competono,  anche
          unitamente  ad  altro titolare, le decisioni in ordine alle
          finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
          e  agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
          sicurezza;
                g) «responsabile»,  la  persona  fisica,  la  persona
          giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
          ente,  associazione  od  organismo preposti dal titolare al
          trattamento di dati personali;
                h) «incaricati»,  le  persone  fisiche  autorizzate a
          compiere  operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o dal
          responsabile;
                i) «interessato»,   la  persona  fisica,  la  persona
          giuridica,  l'ente  o  l'associazione  cui si riferiscono i
          dati personali;
                l) «comunicazione»,   il  dare  conoscenza  dei  dati
          personali   a  uno  o  piu'  soggetti  determinati  diversi
          dall'interessato,   dal  rappresentante  del  titolare  nel
          territorio   dello   Stato,   dal   responsabile   e  dagli
          incaricati,  in  qualunque  forma,  anche  mediante la loro
          messa a disposizione o consultazione;
                m) «diffusione»,   il   dare   conoscenza   dei  dati
          personali  a  soggetti  indeterminati,  in qualunque forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione;
                n) «dato  anonimo»,  il  dato  che  in  origine,  o a
          seguito  di  trattamento,  non  puo' essere associato ad un
          interessato identificato o identificabile;
                o) «blocco»,  la  conservazione di dati personali con
          sospensione   temporanea   di  ogni  altra  operazione  del
          trattamento;
                p) «banca  di  dati», qualsiasi complesso organizzato
          di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
          in uno o piu' siti;
                q) «Garante»,   l'autorita'   di  cui  all'art.  153,
          istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.».
              «Art.   30   (Incaricati  del  trattamento).  -  1.  Le
          operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
          incaricati  che  operano  sotto  la  diretta  autorita' del
          titolare  o  del  responsabile, attenendosi alle istruzioni
          impartite.
              2.   La  designazione  e'  effettuata  per  iscritto  e
          individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
          Si  considera  tale anche la documentata preposizione della
          persona  fisica  ad una unita' per la quale e' individuato,
          per  iscritto,  l'ambito  del  trattamento  consentito agli
          addetti all'unita' medesima.».
              «Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali
          oggetto  di trattamento sono custoditi e controllati, anche
          in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
          tecnico,   alla   natura   dei   dati   e  alle  specifiche
          caratteristiche  del  trattamento,  in  modo  da ridurre al
          minimo,  mediante  l'adozione di idonee e preventive misure
          di  sicurezza,  i  rischi  di  distruzione o perdita, anche
          accidentale,  dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
          di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
          della raccolta.».
              «Art.  32  (Particolari titolari). - 1. Il fornitore di
          un  servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al
          pubblico   adotta  ai  sensi  dell'art.  31  idonee  misure
          tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
          salvaguardare  la  sicurezza dei suoi servizi, l'integrita'
          dei   dati   relativi   al   traffico,  dei  dati  relativi
          all'ubicazione  e delle comunicazioni elettroniche rispetto
          ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
              2.   Quando  la  sicurezza  del  servizio  o  dei  dati
          personali   richiede   anche   l'adozione   di  misure  che
          riguardano   la   rete,   il   fornitore  del  servizio  di
          comunicazione  elettronica  accessibile  al pubblico adotta
          tali  misure  congiuntamente  con  il  fornitore della rete
          pubblica  di  comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
          richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita
          dall'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni secondo
          le modalita' previste dalla normativa vigente.
              3.   Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e,
          ove  possibile,  gli  utenti,  se  sussiste  un particolare
          rischio   di   violazione   della   sicurezza  della  rete,
          indicando,  quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di
          applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto
          ad  adottare  ai  sensi  dei commi 1 e 2, tutti i possibili
          rimedi  e i relativi costi presumibili. Analoga informativa
          e'  resa  al  Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni.».
              «Art.  33  (Misure  minime).  -  1. Nel quadro dei piu'
          generali  obblighi  di  sicurezza  di  cui  all'art.  31, o
          previsti   da   speciali   disposizioni,   i  titolari  del
          trattamento  sono  comunque  tenuti  ad  adottare le misure
          minime  individuate  nel presente capo o ai sensi dell'art.
          58,  comma  3,  volte  ad  assicurare  un livello minimo di
          protezione dei dati personali.».
              «Art.  34 (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1.
          Il  trattamento  di dati personali effettuato con strumenti
          elettronici  e'  consentito solo se sono adottate, nei modi
          previsti  dal  disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
          b), le seguenti misure minime:
                a) autenticazione informatica;
                b) adozione    di   procedure   di   gestione   delle
          credenziali di autenticazione;
                c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
                d) aggiornamento     periodico    dell'individuazione
          dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
          incaricati  e  addetti  alla  gestione  o alla manutenzione
          degli strumenti elettronici;
                e) protezione  degli strumenti elettronici e dei dati
          rispetto  a  trattamenti  illeciti  di dati, ad accessi non
          consentiti e a determinati programmi informatici;
                f) adozione  di procedure per la custodia di copie di
          sicurezza,  il  ripristino  della disponibilita' dei dati e
          dei sistemi;
                g) tenuta  di  un  aggiornato documento programmatico
          sulla sicurezza;
                h) adozione  di  tecniche  di  cifratura  o di codici
          identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
          rivelare  lo  stato di salute o la vita sessuale effettuati
          da organismi sanitari.».
              «Art.  35  (Trattamenti  senza  l'ausilio  di strumenti
          elettronici).   -   1. Il  trattamento  di  dati  personali
          effettuato  senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici e'
          consentito  solo  se  sono  adottate, nei modi previsti dal
          disciplinare   tecnico   contenuto   nell'allegato  b),  le
          seguenti misure minime:
                a) aggiornamento     periodico    dell'individuazione
          dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
          incaricati o alle unita' organizzative;
                b) previsione  di procedure per un'idonea custodia di
          atti   e   documenti   affidati   agli  incaricati  per  lo
          svolgimento dei relativi compiti;
                c) previsione  di  procedure  per la conservazione di
          determinati  atti  in  archivi  ad  accesso  selezionato  e
          disciplina   delle   modalita'   di   accesso   finalizzata
          all'identificazione degli incaricati.».
              «Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di
          cui  all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al
          presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
          Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
          innovazioni  e  le  tecnologie, in relazione all'evoluzione
          tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».