Art. 9. Archivio unico 1. L'archivio unico e' formato e gestito a cura di ciascun operatore. L'UIC indica standard e criteri per la registrazione e la conservazione tramite procedure informatiche. 2. E' possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell'archivio unico, di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilita' previste dalla legge a carico dell'operatore e purche' sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso. 3. L'archivio unico deve essere gestito in modo tale da assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicita' delle informazioni, la possibilita' di desumere evidenze integrate, la facilita' di consultazione. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun operatore non finanziario. 4. Qualora vi sia necessita' di modificare informazioni gia' acquisite nell'archivio unico, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre evidenziare con chiarezza le modifiche apportate conservando evidenza dell'informazione precedente. 5. Le informazioni registrate nell'archivio unico devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione. 6. Per l'accertamento dei fatti in un procedimento penale o in un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, le informazioni e i dati, contenuti nell'archivio unico tenuto dall'operatore non finanziario, sono acquisiti per ordine dell'autorita' giudiziaria. 7. L'UIC adotta disposizioni applicative per le modalita' della tenuta dell'archivio unico nei casi di cessione di dipendenze, di cessione di rami di azienda, di scissione, di fusione, nonche' nei casi di trasformazione degli operatori in una diversa forma giuridica ovvero in un diverso operatore ugualmente compreso tra quelli indicati nell'articolo 2. 8. Gli operatori indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f), g), h) e l), del presente regolamento possono assolvere agli obblighi di identificazione e di registrazione richiamati dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, utilizzando i registri ed integrando i dati richiesti ai sensi degli articoli 119, 120 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 9. Gli operatori indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento possono assolvere agli obblighi di identificazione e di registrazione integrando i dati richiesti a norma dell'articolo 1760, n. 3, del codice civile.
Note all'art. 9: - Si riportano gli articoli 119, 120 e 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): «Art. 119. - Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identita', mediante la esibizione della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.». «Art. 120. - Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sara' determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa ne' compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.». «Art. 128 (art. 129, T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identita' di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi prescritti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.». - Si riporta l'art. 1760 del codice civile: «Art. 1760 (Obblighi del mediatore professionale). - Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve: 1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione finche' sussista la possibilita' di controversia sull'identita' della merce; 2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero; 3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.». - Si riporta l'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 (Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998): «Art. 1 (Commercio dell'oro). - 1. (Omissis). 2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.».