Art. 9.
                           Archivio unico
  1.  L'archivio  unico  e'  formato  e  gestito  a  cura  di ciascun
operatore.  L'UIC indica standard e criteri per la registrazione e la
conservazione tramite procedure informatiche.
  2.   E'   possibile   avvalersi,   per  la  tenuta  e  la  gestione
dell'archivio  unico,  di  un  autonomo  centro  di  servizio,  ferme
restando  le specifiche responsabilita' previste dalla legge a carico
dell'operatore  e  purche'  sia  assicurato  a quest'ultimo l'accesso
diretto e immediato all'archivio stesso.
  3.  L'archivio unico deve essere gestito in modo tale da assicurare
la   chiarezza   e   la   completezza  delle  informazioni,  la  loro
conservazione   secondo   criteri  uniformi,  il  mantenimento  della
storicita'  delle  informazioni, la possibilita' di desumere evidenze
integrate,  la  facilita'  di  consultazione.  Deve  essere  comunque
garantita  la distinzione logica e la separazione delle registrazioni
relative a ciascun operatore non finanziario.
  4.  Qualora  vi  sia  necessita'  di  modificare  informazioni gia'
acquisite  nell'archivio  unico, a seguito della modifica di elementi
di  fatto  o  di  verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre
evidenziare con chiarezza le modifiche apportate conservando evidenza
dell'informazione precedente.
  5.  Le  informazioni  registrate  nell'archivio unico devono essere
conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione.
  6.  Per  l'accertamento dei fatti in un procedimento penale o in un
procedimento   per   l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  le
informazioni   e   i   dati,  contenuti  nell'archivio  unico  tenuto
dall'operatore   non   finanziario,   sono   acquisiti   per   ordine
dell'autorita' giudiziaria.
  7.  L'UIC  adotta  disposizioni  applicative per le modalita' della
tenuta  dell'archivio  unico  nei  casi di cessione di dipendenze, di
cessione  di  rami  di azienda, di scissione, di fusione, nonche' nei
casi di trasformazione degli operatori in una diversa forma giuridica
ovvero  in  un  diverso  operatore  ugualmente  compreso  tra  quelli
indicati nell'articolo 2.
  8. Gli operatori indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a), e),
f),  g),  h)  e  l),  del presente regolamento possono assolvere agli
obblighi   di   identificazione   e   di   registrazione   richiamati
dall'articolo  3,  comma  1,  del presente regolamento, utilizzando i
registri  ed integrando i dati richiesti ai sensi degli articoli 119,
120 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con   regio   decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  e  delle  relative
disposizioni  di  attuazione  contenute nel regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
  9. Gli operatori indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del
presente    regolamento    possono   assolvere   agli   obblighi   di
identificazione  e  di  registrazione  integrando  i dati richiesti a
norma dell'articolo 1760, n. 3, del codice civile.
 
          Note all'art. 9:
              - Si  riportano  gli  articoli 119, 120 e 128 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: (Testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza):
              «Art.  119.  -  Le  persone  che compiono operazioni di
          pegno  e  che  danno  commissioni  in  genere  alle agenzie
          pubbliche  o  agli  uffici pubblici di affari sono tenute a
          dimostrare  la  propria  identita',  mediante la esibizione
          della  carta  di identita' o di altro documento, fornito di
          fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.».
              «Art.   120.  -  Gli  esercenti  le  pubbliche  agenzie
          indicate  negli articoli precedenti sono obbligati a tenere
          un  registro  giornale  degli  affari,  nel  modo che sara'
          determinato  dal  regolamento,  ed a tenere permanentemente
          affissa  nei  locali  dell'agenzia,  in  modo  visibile, la
          tabella  delle  operazioni  alle  quali  attendono,  con la
          tariffa delle relative mercedi.
              Tali  esercenti  non possono fare operazioni diverse da
          quelle  indicate  nella  tabella predetta, ricevere mercedi
          maggiori  di  quelle  indicate  nella  tariffa ne' compiere
          operazioni  o  accettare  commissioni da persone non munite
          della  carta  di identita' o di altro documento, fornito di
          fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.».
              «Art.  128  (art.  129,  T.U. 1926). - I fabbricanti, i
          commercianti,  gli  esercenti  e  le altre persone indicate
          negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su
          cose  antiche o usate se non con le persone provviste della
          carta di identita' di altro documento munito di fotografia,
          proveniente dall'amministrazione dello Stato.
              Essi  devono tenere un registro delle operazioni di cui
          al  primo  comma  che  compiono  giornalmente,  in cui sono
          annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni
          stesse  sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal
          regolamento.
              Tale  registro  deve  essere  esibito agli ufficiali ed
          agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
              Le  persone  che  compiono  operazioni  di cui al primo
          comma  con  gli  esercenti  sopraindicati,  sono  tenute  a
          dimostrare la propria identita' nei modi prescritti.
              L'esercente,  che  ha  comprato cose preziose, non puo'
          alterarle  o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto,
          tranne   che   si  tratti  di  oggetti  comprati  presso  i
          fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.».
              - Si riporta l'art. 1760 del codice civile:
              «Art. 1760 (Obblighi del mediatore professionale). - Il
          mediatore  professionale  in  affari  su  merci o su titoli
          deve:
                1)  conservare  i  campioni delle merci vendute sopra
          campione  finche'  sussista la possibilita' di controversia
          sull'identita' della merce;
                2)  rilasciare  al  compratore  una lista firmata dei
          titoli  negoziati,  con  l'indicazione  della  serie  e del
          numero;
                3)  annotare su apposito libro gli estremi essenziali
          del   contratto   che  si  stipula  col  suo  intervento  e
          rilasciare  alle  parti  copia  da lui sottoscritta di ogni
          annotazione.».
              - Si  riporta l'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio
          2000, n. 7 (Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in
          attuazione  della  direttiva  98/80/CE  del  Consiglio, del
          12 ottobre 1998):
              «Art. 1 (Commercio dell'oro). - 1. (Omissis).
              2.  Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro
          da  o  verso  l'estero,  ovvero  il  commercio  di  oro nel
          territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a
          titolo  gratuito,  ha  l'obbligo di dichiarare l'operazione
          all'Ufficio  italiano  dei  cambi,  qualora il valore della
          stessa  risulti  di importo pari o superiore a 12.500 euro.
          All'obbligo   di   dichiarazione   sono  tenuti  anche  gli
          operatori  professionali di cui al comma 3, sia che operino
          per  conto  proprio,  sia  che  operino per conto di terzi.
          Dalla  presente  disposizione  sono  escluse  le operazioni
          effettuate dalla Banca d'Italia.».