Art. 18. 
                  Servizi di vigilanza antincendio 
 
(articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b),  legge  26  luglio
1965, n. 966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto  1995,  n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  1995,  n.
437) 
 
  1. La vigilanza antincendio e' il servizio di presidio fisico  reso
in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale  con  proprio
personale  e  mezzi  tecnici   nelle   attivita'   in   cui   fattori
comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere
rilevanza   tale   da   determinare   condizioni   di   rischio   non
preventivabili  e  quindi  non  fronteggiabili  soltanto  con  misure
tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio  e'  finalizzata  a
completare  le  misure  di  sicurezza  peculiari  dell'attivita'   di
prevenzione  incendi,  a  prevenire  situazioni  di  rischio   e   ad
assicurare l'immediato  intervento  nel  caso  in  cui  si  verifichi
l'evento dannoso. 
  2. I soggetti responsabili dei locali  di  pubblico  spettacolo  ed
intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza
di  pubblico  sono  tenuti  a  richiedere  i  servizi  di   vigilanza
antincendio. Con il decreto di cui al  comma  5  sono  individuati  i
locali e le strutture esclusi da tale obbligo. 
  3. I servizi  di  vigilanza  antincendio  nei  locali  di  pubblico
spettacolo ed intrattenimento sono  effettuati  in  conformita'  alle
apposite deliberazioni delle commissioni comunali  e  provinciali  di
vigilanza sui locali di pubblico  spettacolo  di  cui  agli  articoli
141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,  e  successive
modificazioni. 
  4.  Su  richiesta  dei  soggetti   responsabili,   possono   essere
effettuati servizi di vigilanza  antincendio  nei  locali,  impianti,
stabilimenti,  laboratori,  natanti,  depositi,  magazzini  e  simili
diversi  da  quelli  indicati  al  comma  2.  I  servizi  sono   resi
compatibilmente con la disponibilita' di personale e mezzi del  Corpo
nazionale. 
  5. Con decreto del Ministro dell'interno,  da  adottarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'
dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza  antincendio,
nonche' dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale. 
 
          Note all'art. 18:
              -  Si riporta il testo degli articoli 141-bis e 142 del
          regio  decreto  6 maggio  1940,  n.  635  (Approvazione del
          regolamento  per  l'esecuzione  del  testo  unico 18 giugno
          1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza):
              «Art. 141-bis - Salvo quanto previsto dall'art. 142, la
          commissione di vigilanza e' comunale e le relative funzioni
          possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
              La  commissione  comunale di vigilanza e' nominata ogni
          tre anni dal sindaco competente ed e' composta:
                a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
                b) dal  comandante  del Corpo di polizia municipale o
          suo delegato;
                c) dal   dirigente   medico   dell'organo   sanitario
          pubblico  di  base competente per territorio o da un medico
          dallo stesso delegato;
                d) dal  dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo
          delegato;
                e) dal  comandante provinciale dei Vigili del fuoco o
          suo delegato;
                f) da un esperto in elettrotecnica.
              Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra,
          uno  o  piu'  esperti  in  acustica  o  in altra disciplina
          tecnica,  in  relazione  alle  dotazioni  tecnologiche  del
          locale o impianto da verificare.
              Possono  altresi'  far  parte,  su  loro  richiesta, un
          rappresentante   degli   esercenti   locali   di   pubblico
          spettacolo   e   un   rappresentante  delle  organizzazioni
          sindacali   dei   lavoratori   designati  dalle  rispettive
          organizzazioni   territoriali,   tra   persone   dotate  di
          comprovata e specifica qualificazione professionale.
              Quando  sono  impiegate  attrezzature da trattenimento,
          attrazioni   o   giochi   meccanici,   elettromeccanici   o
          elettronici  e' comunque richiesta una relazione tecnica di
          un  tecnico  esperto,  dalla  quale  risulti la rispondenza
          dell'impianto  alle  regole  tecniche di sicurezza e, per i
          giochi  di  cui  alla  legge  6 ottobre  1995, n. 425, alle
          disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
              Per  ogni  componente  della commissione possono essere
          previsti uno o piu' supplenti.
              Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve
          essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
              Gli   accessi  della  commissione  sono  comunicati  al
          destinatario    del    provvedimento   finale,   che   puo'
          parteciparvi,  anche  mediante  proprio  rappresentante,  e
          presentare memorie e documenti.
              Per  l'esercizio  del  controllo  di  cui all'art. 141,
          primo   comma,   lettera  e),  il  presidente,  sentita  la
          commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli
          e,  comunque,  un  medico  delegato  dal  dirigente  medico
          dell'organo  sanitario  pubblico  di  base  competente  per
          territorio,  il  comandante  dei  Vigili  del  fuoco  o suo
          delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.».
              «Art.  142.  Relativamente  ai  locali  o agli impianti
          indicati  nel  presente  articolo  e  quando la commissione
          comunale  non  e'  istituita  o  le  sue  funzioni non sono
          esercitate  in  forma associata, ai compiti di cui al primo
          comma  dell'art. 141 provvede la commissione provinciale di
          vigilanza.
              La  commissione  provinciale  di  vigilanza e' nominata
          ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
                a) dal  prefetto  o  dal  vice  prefetto con funzioni
          vicarie, che la presiede;
                b) dal  questore  o  dal  vice  questore con funzioni
          vicarie;
                c) dal  sindaco  del  comune  in  cui si trova o deve
          essere  realizzato  il  locale  o  impianto  o  da  un  suo
          delegato;
                d) dal   dirigente   medico   dell'organo   sanitario
          pubblico  di  base competente per territorio o da un medico
          dallo stesso delegato;
                e) da    un   ingegnere   dell'organismo   che,   per
          disposizione   regionale,  svolge  le  funzioni  del  genio
          civile;
                f) dal  comandante provinciale dei Vigili del fuoco o
          suo delegato;
                g) da un esperto in elettrotecnica.
              Possono  essere  aggregati,  ove  occorra,  uno  o piu'
          esperti  in  acustica  o  in  altra  disciplina tecnica, in
          relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto
          da verificare.
              Possono  altresi'  far  parte,  su  loro  richiesta, un
          rappresentante   degli   esercenti   locali   di   pubblico
          spettacolo   e   un   rappresentante  delle  organizzazioni
          sindacali   dei   lavoratori   designati  dalle  rispettive
          organizzazioni   territoriali,   tra   persone   dotate  di
          comprovata e specifica qualificazione professionale.
              Per  ogni componente possono essere previsti uno o piu'
          supplenti,  anche al fine di istituire, all'occorrenza, due
          o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente
          alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta'
          di  avvalersi  di  supplenti,  il questore puo' delegare un
          ufficiale  di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o
          comando  di polizia competente per territorio e l'ingegnere
          con  funzioni  del  genio civile puo' essere sostituito dal
          dirigente   dell'ufficio  tecnico  comunale  o  da  un  suo
          delegato.
              Il parere della commissione o della sezione e' dato per
          iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
          componenti.
              Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo
          dell'art. 141-bis.
              Per  l'esercizio  del  controllo  di  cui all'art. 141,
          primo  comma,  lettera  e), la commissione provinciale puo'
          delegare  il  sindaco  o altro rappresentante del comune in
          cui  trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede
          avvalendosi    del    personale   specificamente   indicato
          dall'ottavo comma dell'art. 141-bis.
              Fuori  dei  casi  di  cui  al comma precedente e di cui
          all'art.  141,  secondo e terzo comma, la verifica da parte
          della  commissione  provinciale di cui al presente articolo
          e' sempre prescritta:
                a) nella   composizione   di   cui  al  primo  comma,
          eventualmente  integrata  con gli esperti di cui al secondo
          comma,  per  i  locali cinematografici o teatrali e per gli
          spettacoli   viaggianti   di  capienza  superiore  a  1.300
          spettatori  e  per  gli  altri  locali  o  gli impianti con
          capienza superiore a 5.000 spettatori;
                b) con  l'integrazione di cui all'art. 141-bis, terzo
          comma,  per  i parchi di divertimento e per le attrezzature
          da   divertimento   meccaniche   o   elettromeccaniche  che
          comportano  sollecitazioni  fisiche  degli spettatori o del
          pubblico   partecipante  ai  giochi  superiori  ai  livelli
          indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro della sanita'.».
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 9.