Art. 2. Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale (articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 4, comma 4 e articolo 15, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) 1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398. 2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici: a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1; b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'articolo 1; c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali; d) reparti e nuclei speciali, per particolari attivita' operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonche' l'ausilio di mezzi speciali o di animali. 3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d). 4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche». - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266): «Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1. Gli incarichi di capo di Dipartimento o di ufficio di livello equivalente, nonche' gli incarichi di titolare dell'ufficio territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo precedente, sono conferiti a prefetti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento fuori ruolo dei prefetti. 2. I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1, nonche', ferma restando la possibilita' del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno. 3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei Dipartimenti e degli uffici equiparati, dal capo del Dipartimento o dal titolare dell'ufficio equiparato e, nell'ambito degli uffici territoriali del Governo, dal prefetto in sede. 4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di Gabinetto negli uffici territoriali del Governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di Dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del Dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.». - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 (Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno): «Art. 6 (Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile). - 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: a) soccorso pubblico; b) prevenzione incendi e altre attivita' assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle vigenti normative; c) difesa civile; d) politiche ed ordinanze di protezione civile. 2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' articolato nelle seguenti direzioni centrali e uffici: a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico; b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; c) Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile; d) Direzione centrale per la formazione; e) Direzione centrale per le risorse umane; f) Direzione centrale per le risorse finanziarie; g) Direzione centrale per gli affari generali; h) Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali; i) Ufficio centrale ispettivo. 3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo Dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f) ed h) del comma 2. Ad un altro vice capo Dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il capo del Dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni. 4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed h), sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».