Art. 2. 
      Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale 
 
(articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 4, comma
4 e articolo 15, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) 
 
  1. L'organizzazione a  livello  centrale  del  Corpo  nazionale  si
articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento,  secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, e dall'articolo 6  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398. 
  2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si  articolano  nei
seguenti uffici: 
    a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico
e della difesa civile, di livello  dirigenziale  generale,  istituite
per  lo  svolgimento  in  ambito  regionale  delle  funzioni  di  cui
all'articolo 1; 
    b) comandi provinciali, di  livello  dirigenziale  non  generale,
istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni  di
cui all'articolo 1; 
    c) distretti, distaccamenti permanenti e  volontari  e  posti  di
vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali; 
    d) reparti e nuclei speciali, per particolari attivita' operative
che  richiedano  l'impiego  di  personale  specificamente  preparato,
nonche' l'ausilio di mezzi speciali o di animali. 
  3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione
e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di  cui
al comma 2, lettera a). Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  di
natura  non  regolamentare  sono  istituiti  gli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale con l'indicazione dei  relativi  compiti  e
gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d). 
  4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano
ad applicarsi le norme vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 2:
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11   della   legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive
          modifiche».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
          di   rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera
          prefettizia,  a  norma  dell'art.  10 della legge 28 luglio
          1999, n. 266):
              «Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1. Gli
          incarichi  di  capo di Dipartimento o di ufficio di livello
          equivalente, nonche' gli incarichi di titolare dell'ufficio
          territoriale  del  Governo,  sono  conferiti a prefetti con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro    dell'interno.    Gli   incarichi   di   livello
          dirigenziale   generale,   non   ricompresi   nel   periodo
          precedente,  sono  conferiti  a  prefetti  con  decreto del
          Ministro  dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio
          dei  Ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il
          collocamento  a disposizione, il comando ed il collocamento
          fuori ruolo dei prefetti.
              2.  I  viceprefetti  ed  i  viceprefetti  aggiunti sono
          destinati   esclusivamente  alla  copertura  dei  posti  di
          funzione  individuati  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,
          nonche', ferma restando la possibilita' del conferimento di
          incarichi   commissariali,  all'espletamento  di  incarichi
          speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  o  del Ministro competente in relazione alla
          natura    dell'incarico,    d'intesa    con   il   Ministro
          dell'interno.
              3.   Gli   incarichi  di  funzione  sono  conferiti  ai
          viceprefetti  e  ai  viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei
          Dipartimenti  e  degli  uffici  equiparati,  dal  capo  del
          Dipartimento  o  dal  titolare  dell'ufficio  equiparato e,
          nell'ambito  degli  uffici  territoriali  del  Governo, dal
          prefetto in sede.
              4.  Gli  incarichi di viceprefetto vicario e di capo di
          Gabinetto  negli  uffici  territoriali  del  Governo  e gli
          incarichi   di   diretta   collaborazione  con  i  capi  di
          Dipartimento   individuati   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno,  sono  conferiti  dal prefetto o dal capo del
          Dipartimento   all'atto   dell'assunzione   delle  relative
          funzioni.  Con  le  modalita'  di  cui  ai  commi 2 e 3, si
          provvede,  ove  necessario,  al conseguente conferimento di
          nuovi incarichi di funzione.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  7 settembre  2001,  n.  398
          (Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali
          di    livello    dirigenziale    generale   del   Ministero
          dell'interno):
              «Art. 6 (Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso
          pubblico  e  della difesa civile). - 1. Il Dipartimento dei
          vigili  del  fuoco,  del  soccorso  pubblico e della difesa
          civile   svolge  le  funzioni  e  i  compiti  spettanti  al
          Ministero di seguito indicati:
                a) soccorso pubblico;
                b) prevenzione incendi e altre attivita' assegnate al
          Corpo   nazionale   dei  vigili  del  fuoco  dalle  vigenti
          normative;
                c) difesa civile;
                d) politiche ed ordinanze di protezione civile.
              2.  Il  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
          pubblico e della difesa civile e' articolato nelle seguenti
          direzioni centrali e uffici:
                a) Direzione  centrale  per l'emergenza e il soccorso
          tecnico;
                b) Direzione   centrale   per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza tecnica;
                c) Direzione  centrale  per  la  difesa  civile  e le
          politiche di protezione civile;
                d) Direzione centrale per la formazione;
                e) Direzione centrale per le risorse umane;
                f) Direzione centrale per le risorse finanziarie;
                g) Direzione centrale per gli affari generali;
                h) Direzione  centrale  per  le  risorse logistiche e
          strumentali;
                i) Ufficio centrale ispettivo.
              3.  Il  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
          pubblico  e  della  difesa  civile  e'  diretto  da un Capo
          Dipartimento   e   ad   esso  e'  assegnato  un  vice  capo
          Dipartimento  che  espleta  le  funzioni vicarie e al quale
          compete,  oltre  alle  funzioni  previste  dalla  normativa
          vigente  per  la  posizione  di ispettore generale capo del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, il coordinamento
          delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f)
          ed  h)  del  comma 2. Ad un altro vice capo Dipartimento e'
          affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la
          difesa  civile e le politiche di protezione civile. Il capo
          del  Dipartimento  puo'  delegare ai vice capi, di volta in
          volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.
              4.  Alle  Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere
          a),  b),  d)  ed  h),  sono preposti dirigenti generali del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».