Art. 22. Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi (articolo 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; articolo 19, lettera c), e articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti: a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso; b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa. 2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni. 3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: «Art. 72 (Attivita' a rischio di incidente rilevante) - 1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche' quelle che per elevata concentrazione di attivita' industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo. 2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione. 3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per le procedure di dichiarazione.». - Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose): «Art. 8 (Rapporto di sicurezza). - 1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e' tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. 2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all'art. 7, comma 1, e' parte integrante, deve evidenziare che: a) e' stato adottato il sistema di gestione della sicurezza; b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art. 14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste; d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorita' competente di cui all'art. 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante. 3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia' previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza i criteri per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche' i criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche. 5. Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per costituire il rapporto di sicurezza. 6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita' competente preposta alla valutazione dello stesso cosi' come previsto all'art. 21, entro i seguenti termini: a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio dell'attivita'; b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e b). 7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui all'art. 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza: a) almeno ogni cinque anni; b) nei casi previsti dall'art. 10; c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione della regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi degli incidenti, o, in misura del possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli o a seguito di modifiche legislative o delle modifiche degli allegati previste all'art. 15, comma 2. 8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorita' di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica dello stesso. 9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'art. 22, comma 2, il gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla regione territorialmente competente ai fini dell'accessibilita' al pubblico. 10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore comprova che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in conformita' ai criteri di cui all'allegato VII, la limitazione delle informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza ala prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone comunicazione alle autorita' destinatarie del rapporto di sicurezza. 11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della limitazione delle informazioni.». «Art. 19 (Composizione e funzionamento del Comitato tecnico regionale o interregionale). - 1. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina di cui all'art. 18, il comitato tecnico regionale, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 e a formulare le relative conclusioni con le modalita' previste all'art. 21. 2. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dal comma 1 il Comitato e' integrato, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, decreto-legge comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, ove non sia gia' componente, nonche' da soggetti dotati di specifica competenza nel settore e, precisamente: a) due rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ove costituita; b) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'ISPESL territorialmente competenti; c) un rappresentante della regione territorialmente competente; d) un rappresentante della provincia territorialmente competente; e) un rappresentante della comune territorialmente competente. 3. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente. 4. Il Comitato e' costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 5. Il Comitato puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.».