Art. 23. 
            Oneri per l'attivita' di prevenzione incendi 
 
(articolo 1, legge 26 luglio 1965,  n.  966  articolo  18,  legge  10
agosto 2000, n. 246) 
 
  1. I servizi relativi alle attivita' di prevenzione incendi di  cui
all'articolo 14, comma 2,  sono  effettuati  dal  Corpo  nazionale  a
titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attivita'
di  prevenzione  incendi  rese  a  titolo  gratuito  e  stabiliti   i
corrispettivi per i servizi di  prevenzione  incendi  effettuati  dal
Corpo  nazionale.  L'aggiornamento  delle  tariffe   e'   annualmente
rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al  31  dicembre
dell'anno precedente. 
  3. I decreti di cui al comma 2  prevedono,  quanto  ai  servizi  di
vigilanza  antincendio,  che  l'onere  finanziario  per  i   soggetti
beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del
personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.