Art. 29. 
                         Materiali e caserme 
 
(articoli 20 e 21, legge 27 dicembre 1941,  n.  1570;  articolo  107,
legge 13 maggio 1961,  n.  469;  articolo  13,  comma  14,  legge  11
febbraio 1994, n. 109) 
 
  1. Il Ministero dell'interno fornisce le caserme e gli altri locali
necessari ai servizi di istituto del  Corpo  nazionale,  fatto  salvo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni  in  materia  di  servizio
antincendio negli aeroporti. 
  2. I  progetti  relativi  alla  costruzione  e  all'adattamento  di
immobili da destinare ai servizi di istituto di cui al comma 1,  sono
approvati dal Ministero dell'interno; ad  essi  e'  riconosciuto,  ai
fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilita'. 
  3. Il materiale destinato al servizio antincendio  ed  al  soccorso
tecnico, compreso il materiale delle  officine  e  dei  laboratori  e
quello di casermaggio e di mobilio, e' di  proprieta'  del  Ministero
dell'interno, con esclusione del materiale concesso dalle  regioni  a
titolo di comodato. 
  4. L'immatricolazione degli automezzi e degli aeromobili del  Corpo
nazionale curata dal Ministero dell'interno  ai  sensi  dell'articolo
138 del codice della strada e  dell'articolo  748  del  codice  della
navigazione. 
 
          Note all'art. 29:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  138  del  decreto
          legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
          strada):
              «Art.  138  (Veicoli e conducenti delle Forze armate) -
          1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei
          veicoli   di  loro  dotazione  agli  accertamenti  tecnici,
          all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di
          circolazione e delle targhe di riconoscimento.
              2.  I  veicoli  delle  Forze armate, qualora eccedono i
          limiti  di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti,
          per   circolare   sulle   strade   non   militari,  di  una
          autorizzazione  speciale  che  viene rilasciata dal comando
          militare  sentiti  gli  enti  competenti,  conformemente  a
          quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta
          provvede il predetto comando competente.
              3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi
          del personale in servizio:
                a) all'addestramento,       all'individuazione      e
          all'accertamento  dei  requisiti  necessari  per  la guida,
          all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare
          di  guida,  che  abilita  soltanto  alla  guida dei veicoli
          comunque in dotazione delle Forze armate;
                b) al  rilascio  dei certificati di abilitazione alle
          mansioni  di insegnante di teoria e di istruttore di scuola
          guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
              4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui
          al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente
          titolo.
              5.  Coloro  che sono muniti di patente militare possono
          ottenere,  senza sostenere l'esame di idoneita', la patente
          di   guida  per  veicoli  delle  corrispondenti  categorie,
          secondo  la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
          Ministero  della  difesa,  sempreche'  la  richiesta  venga
          presentata   per  il  tramite  dell'autorita'  dalla  quale
          dipendono  durante  il  servizio  o non oltre un anno dalla
          data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
              6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore
          di  guida  militare puo' ottenere la conversione in analogo
          certificato  di  abilitazione ad istruttore di guida civile
          senza  esame e secondo le modalita' stabilite dal Ministero
          delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  purche'  gli
          interessati  ne facciano richiesta entro un anno dalla data
          del congedo o dalla cessazione dal servizio.
              7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
          reimmatricolati  con  targa  civile previo accertamento dei
          prescritti requisiti.
              8.  Le  caratteristiche  delle targhe di riconoscimento
          dei  veicoli  a motore o da essi trainati in dotazione alle
          Forze  armate  sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal
          quale  dipendono  l'arma  o  il  corpo e il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti.
              9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto
          stradale   di   materie  radioattive  e  fissili  speciali,
          mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure
          di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
              10. In ragione della pubblica utilita' del loro impiego
          in  servizi  di  istituto,  i mezzi di trasporto collettivo
          militare,   appartenenti  alle  categorie  M2  e  M3,  sono
          assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
              11.  Le  disposizioni  del  presente  art. si applicano
          anche  ai  veicoli  e ai conducenti della Polizia di Stato,
          della   Guardia   di   finanza,   del   Corpo   di  Polizia
          penitenziaria,  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco,
          dei  Corpi  dei vigili del fuoco delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  della regione Valle d'Aosta, della
          Croce  rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei
          Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e
          nelle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano e della
          Protezione  civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.
              12.  Chiunque munito di patente militare, ovvero munito
          di  patente  rilasciata  ai  sensi  del  comma 11, guida un
          veicolo  immatricolato  con  targa  civile e' soggetto alle
          sanzioni  previste  dall'art.  125,  comma 3. La patente di
          guida   e'  sospesa  dall'autorita'  che  l'ha  rilasciata,
          secondo    le    procedure    e   la   disciplina   proprie
          dell'amministrazione di appartenenza.
              12-bis.  I  soggetti  muniti  di  patente militare o di
          servizio  rilasciata ai sensi dell'art. 139 possono guidare
          veicoli  delle  corrispondenti  categorie immatricolati con
          targa  civile  purche'  i  veicoli  stessi siano adibiti ai
          servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 748 del regio decreto
          30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):
              «Art.   748   (Norme   applicabili).  -  Salva  diversa
          disposizione, non si applicano le norme del presente codice
          agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia
          dello  Stato  e  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'art.
          744.
              L'utilizzazione  degli  aeromobili di cui all'art. 744,
          quarto  comma,  comporta  l'esenzione  da  qualsiasi tassa,
          diritto   o   tariffa,  nonche'  il  diritto  di  priorita'
          nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.
              Lo  svolgimento delle operazioni di volo da parte degli
          aeromobili  di  cui al primo comma e' effettuato garantendo
          un  adeguato  livello  di sicurezza, individuato secondo le
          speciali   regolamentazioni   adottate   dalle   competenti
          Amministrazioni dello Stato.
              Le  norme  del presente codice, salva diversa specifica
          disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli
          impianti  ed  alle infrastrutture appartenenti al Ministero
          della   difesa   ed  agli  altri  Ministeri  che  impiegano
          aeromobili di Stato di loro proprieta'.».