Art. 3. Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; articoli 1, 2, 8, legge 10 agosto 2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre 1988, n. 521; articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 1. Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare: a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi; c) e' componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi; d) e' componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonche' del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale; e) esprime parere sulle modalita' di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attivita' tecnica.
Nota all'art. 3: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, vedi nota all'art. 2.