Art. 3. 
 Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
(articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; articoli  1,  2,
8, legge 10 agosto 2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre  1988,
n. 521; articolo 10,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
luglio 1982, n. 577) 
 
  1. Al vertice del Corpo nazionale e' posto  un  dirigente  generale
del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente  generale  -
Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge  le  funzioni,
gia'  affidate  all'Ispettore  generale  capo  del   Corpo,   ed   in
particolare: 
    a) sostituisce il Capo del Dipartimento  in  caso  di  assenza  o
impedimento ed espleta le funzioni  vicarie,  coordina  le  direzioni
centrali secondo quanto indicato nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del
Corpo  nazionale  ed  e'  responsabile  dei  risultati  raggiunti  in
attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei  vigili  del
fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; 
    b) presiede il  Comitato  centrale  tecnico  scientifico  per  la
prevenzione incendi; 
    c) e' componente di diritto della Commissione consultiva centrale
controllo armi; 
    d) e' componente di  diritto  del  consiglio  di  amministrazione
dell'Opera  nazionale  di  assistenza  per  il  personale  del  Corpo
nazionale, nonche' del consiglio  di  amministrazione  del  Ministero
dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale
del Corpo nazionale; 
    e) esprime parere sulle  modalita'  di  svolgimento  dei  servizi
ispettivi sull'attivita' tecnica. 
 
          Nota all'art. 3:
              - Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, vedi nota all'art. 2.