Art. 30.
                         Alloggi di servizio

(articolo  129,  regio  decreto  16  marzo 1942, n. 699; articolo 21,
legge  27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 3, decreto-legge 18 maggio
1995,  n.  176,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
1995, n. 284; articolo 8, legge 10 agosto 2000, n. 246)

  1.  Gli  alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo
nazionale  in  relazione  all'incarico  ricoperto  ed all'esigenza di
garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indicato
nel regolamento di cui al comma 4.
  2.  Gli  alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito
al  dirigente  generale  -  Capo  del  Corpo  nazionale, ai dirigenti
generali  del  Corpo  nazionale  con  incarico  di direttori centrali
nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione
di  base  del  Dipartimento,  ai  direttori regionali ed ai direttori
interregionali,  ai  comandanti  provinciali,  nonche'  al  personale
volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari.
  3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2
esclude  l'assunzione  da  parte  della  Amministrazione  degli oneri
relativi  alle  spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai
danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
indicati  i criteri, le modalita' di assegnazione e di rilascio degli
alloggi  di servizio, nonche' i criteri per il calcolo del canone per
gli  alloggi  a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri.
Fino  all'adozione  di  tale  decreto  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni  di  cui  al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre
2003, n. 296.
 
          Note all'art. 30:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 9.
              -  Il  decreto ministeriale 6 ottobre 2003, n. 296 reca
          «Regolamento  recante  norme  per  gli  alloggi di servizio
          presso  il  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
          pubblico  e  della  difesa civile e le sedi periferiche del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco».