Art. 31. 
                     Uniformi ed equipaggiamento 
 
(articolo 70, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli  101  e  102,
regio decreto 16 marzo 1942, n. 699) 
 
  1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali  in  dotazione  al
personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo  svolgimento
dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento  e  restano  di
proprieta' dello stesso. 
  2. Il personale di cui al comma 1 e' munito  di  un  distintivo  di
qualifica in corrispondenza delle  funzioni  esercitate,  da  apporre
sulle uniformi, nonche' di un distintivo metallico di  riconoscimento
da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio  d'istituto
in abito civile. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  sono  determinate  le
caratteristiche  e  le  modalita'  di  uso  delle  uniformi  e  degli
equipaggiamenti di cui al comma 1, nonche' le  caratteristiche  e  le
modalita' di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino  all'adozione
di  tali  provvedimenti  continuano  ad  applicarsi  le  prescrizioni
vigenti.