Art. 34. Disposizioni di attuazione 1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti e' espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto si provvede con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno.
Nota all'art. 34: - Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.