Art. 34. 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Fatte salve  le  ipotesi  in  cui  la  disciplina  di  specifici
istituti  e'  espressamente  demandata  a  decreti   ministeriali   o
interministeriali, all'attuazione ed  esecuzione  delle  disposizioni
del  presente  decreto  si  provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno. 
 
          Nota all'art. 34:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.