Art. 4. Distaccamenti volontari (articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246) 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo l, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, puo' promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, cui e' assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 9. 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle intese di cui al comma 1, possono contribuire al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari anche mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attivita' di soccorso pubblico.