Art. 4. 
                       Distaccamenti volontari 
 
(articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246) 
 
  1. Per lo svolgimento delle attivita' di  cui  all'articolo  l,  il
Ministero dell'interno, nell'ambito  delle  ordinarie  previsioni  di
bilancio, puo' promuovere la costituzione di distaccamenti volontari,
d'intesa con le regioni e con gli enti  locali  interessati,  cui  e'
assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 9. 
  2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle intese di cui al
comma 1, possono contribuire al  potenziamento  delle  dotazioni  dei
distaccamenti volontari anche mediante l'assegnazione in uso gratuito
di strutture,  mezzi  e  strumenti  operativi  da  impiegare  per  le
attivita' di soccorso pubblico.