Art. 8. 
                Reclutamento del personale volontario 
 
            (articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996) 
 
  1. Il personale volontario viene reclutato a domanda  ed  impiegato
nei servizi di istituto a seguito del superamento di  un  periodo  di
addestramento iniziale. 
  2. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le
modalita' di reclutamento e d'impiego, l'addestramento  iniziale,  il
rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Fino
all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il
decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 
  3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in
quanto  compatibili,  le   disposizioni   in   materia   di   doveri,
attribuzioni e responsabilita' previste per il  personale  permanente
di corrispondente qualifica. 
  4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e  privati  e  gli
altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui  all'articolo  9,
hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro. 
 
          Nota all'art. 8:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 1, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio
          2004, n. 76 reca: «Regolamento concernente disciplina delle
          procedure  per  il  reclutamento, l'avanzamento e l'impiego
          del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco».