Art. 9. 
            Richiami in servizio del personale volontario 
 
(articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41,
legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto
                            2000, n. 246) 
 
  1. Il personale  volontario  puo'  essere  richiamato  in  servizio
temporaneo  in  occasione  di  calamita'  naturali  o  catastrofi   e
destinato in qualsiasi localita'. 
  2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere richiamato in
servizio: 
    a) in caso di particolari necessita' delle strutture  centrali  e
periferiche del Corpo nazionale; 
    b)  per  le  esigenze  dei  distaccamenti  volontari  del   Corpo
nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; 
    c) per frequentare  periodici  corsi  di  formazione,  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. 
  3. I richiami in servizio di cui  al  comma  2,  lettera  a),  sono
disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze
di protezione civile e per le esigenze dei  comandi  provinciali  dei
vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia  numericamente
insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  disciplinate  le
modalita' di avvicendamento del personale  volontario  richiamato  in
servizio. 
  4. Al personale volontario puo' essere affidata, con  provvedimento
del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile,  la  custodia  dei  distaccamenti.  L'incaricato
della custodia  ha  l'obbligo  di  ricevere  le  comunicazioni  e  le
richieste di intervento e di dare l'allarme; e' tenuto  inoltre  alla
manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale
antincendio. 
 
          Nota all'art. 9:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».