Art. 11.
    Modifiche all'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1.  All'articolo  164  della  legge  n.  633  del 1941, l'alinea e'
sostituita dalla seguente: «Se le azioni previste in questa sezione e
nella  seguente  sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato
nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti:».
 
          Nota all'art. 11:
              - Il  testo  dell'art. 164 della legge n. 633 del 1941,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  164. - Se le azioni previste in questa sezione e
          nella  seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico
          indicato nell'art. 180 si osservano le regole seguenti:
                1)    i    funzionari    appartenenti    agli    enti
          sopramenzionati  possono  esercitare le azioni di cui sopra
          nell'interesse   degli  aventi  diritto  senza  bisogno  di
          mandato bastando che consti della loro qualita';
                2)   l'ente   di   diritto   pubblico  e'  dispensato
          dall'obbligo  di  prestare cauzione per la esecuzione degli
          atti   per   i   quali   questa  cautela  e'  prescritta  o
          autorizzata;
                3)  l'ente  di  diritto pubblico designa i funzionari
          autorizzati  a compiere attestazioni di credito per diritto
          d'autore  nonche' in relazione ad altre funzioni attribuite
          all'ente;  dette attestazioni sono atti aventi efficacia di
          titolo  esecutivo  a  norma  dell'art.  474  del  codice di
          procedura civile.».