Art. 12. Sostituzione dell'articolo 167 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 167 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente: «Art. 167. - 1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente: a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi; b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.».