Art. 17.
Sostituzione  dell'articolo  125  del decreto legislativo 10 febbraio
                             2005, n. 30
  1.  L'articolo  125 del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo n. 30 del 2005, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  125  (Risarcimento  del  danno  e  restituzione dei profitti
dell'autore  della  violazione).  -  1.  Il  risarcimento  dovuto  al
danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223,
1226  e  1227  del  codice  civile, tenuto conto di tutti gli aspetti
pertinenti,  quali  le  conseguenze  economiche negative, compreso il
mancato   guadagno,   del  titolare  del  diritto  leso,  i  benefici
realizzati  dall'autore  della  violazione  e,  nei casi appropriati,
elementi  diversi  da quelli economici, come il danno morale arrecato
al titolare del diritto dalla violazione.
  2.  La  sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne
la  liquidazione  in  una  somma  globale stabilita in base agli atti
della  causa  e  alle  presunzioni che ne derivano. In questo caso il
lucro  cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a
quello  dei  canoni  che  l'autore  della  violazione  avrebbe dovuto
pagare,  qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto
leso.
  3.  In  ogni  caso  il  titolare  del diritto leso puo' chiedere la
restituzione  degli utili realizzati dall'autore della violazione, in
alternativa  al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui
essi eccedono tale risarcimento.».