Art. 11.
                 Modifiche all'articolo 15, comma 5
           del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
  1.  All'articolo  15,  comma  5, del decreto legislativo n. 209 del
2003  alla  fine  della  lettera  b) e' aggiunto il seguente periodo:
«Nelle  more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo
5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi
derivanti  dal  valore  negativo  dei  veicoli  immessi sul mercato a
partire dal 1° luglio 2002.».
  2. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il
comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103, comma 1,
del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,  le  parole:  "la  cessazione  della  circolazione  di
veicoli  a  motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono
soppresse.».
 
          Nota all'art. 11:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  15  del citato decreto
          legislativo  n.  209  del  2003,  cosi' come modificato dal
          presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  15  (Disposizioni transitorie e finali). - 1.-4.
          (Omissis).
              5.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 2
          e  8,  le  disposizioni relative alla consegna gratuita del
          veicolo,  di  cui  allo  stesso  art. 5, commi 2, 3 e 4, si
          applicano:
                a) a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  per  i  veicoli  immessi  sul mercato a
          partire dal 1° luglio 2002;
                b) dal  1° gennaio  2007,  per  i veicoli immessi sul
          mercato  anteriormente  al  1° luglio  2002. Nelle more del
          conseguimento  delle  obbligazioni  di  cui  all'art.  5, i
          produttori  sostengono, a titolo individuale, gli eventuali
          costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul
          mercato a partire dal 1° luglio 2002.
              6.   L'entita   della   garanzia  finanziaria  prevista
          dall'art.  28  del  decreto legislativo n. 22 del 1997 puo'
          essere  ridotta  se  il  centro di raccolta e l'impianto di
          trattamento  sono  registrati ai sensi del regolamento (CE)
          n. 761/01.
              7.  E'  consentito il commercio delle parti di ricambio
          recuperate  in occasione dello svolgimento delle operazioni
          di  trattamento  del  veicolo  fuori  uso, ad esclusione di
          quelle  che  hanno  attinenza con la sicurezza dello stesso
          veicolo individuate all'allegato III.
              8.  Le  parti  di ricambio attinenti alla sicurezza del
          veicolo  fuori  uso  sono  cedute  solo  agli iscritti alle
          imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla
          legge  5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni,
          e   sono   utilizzate  se  sottoposte  alle  operazioni  di
          revisione   singola   previste   dall'art.  80  del  dcreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              9.  L'utilizzazione  delle  parti di ricambio di cui ai
          commi  7  e  8  da  parte delle imprese esercenti attivita'
          autoriparazione  deve  risultare  da  fatture rilasciate al
          cliente.
              10.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
          presente  decreto  le disposizioni dell'art. 46 del decreto
          legislativo  n.  22  del  1997  non si applicano ai veicoli
          individuati  all'art.  1,  comma  1, e definiti all'art. 3,
          comma 1, lettera a).
              11.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio,  di  concerto con i Ministri delle
          attivita'   produttive   e   delle   infrastrutture  e  dei
          trasporti,   si   provvede   ad  integrare,  modificare  ed
          aggiornare gli allegati del presente decreto in conformita'
          alle modifiche intervenute in sede comunitaria.
              11-bis.  All'art. 103, comma 1, del decreto legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni, le
          parole:  "la  cessazione  della  circolazione  di veicoli a
          motore  e  di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono
          soppresse.
              12.  In  relazione  a  quanto  disposto  dall'art. 117,
          quinto  comma,  della  Costituzione  le  norme del presente
          decreto,  afferenti  a  materia  di  competenza legislativa
          delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
          Bolzano,  che  non  hanno  ancora provveduto al recepimento
          della  direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di
          entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
          regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei
          vincoli   derivanti   dall'ordinamento  comunitario  e  dei
          principi fondamentali desumibili dal presente decreto.».