Art. 11. Modifiche all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2003 alla fine della lettera b) e' aggiunto il seguente periodo: «Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.». 2. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.».
Nota all'art. 11: - Il testo vigente dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.-4. (Omissis). 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso art. 5, commi 2, 3 e 4, si applicano: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002; b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002. Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'art. 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002. 6. L'entita della garanzia finanziaria prevista dall'art. 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 puo' essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01. 7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III. 8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del dcreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attivita' autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente. 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'art. 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all'art. 1, comma 1, e definiti all'art. 3, comma 1, lettera a). 11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del presente decreto in conformita' alle modifiche intervenute in sede comunitaria. 11-bis. All'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse. 12. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.».