Art. 12. Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 1. All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 5) e' sostituito dal seguente: «5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA». 2. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 2. e' sostituito dal seguente: 2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno 1° luglio 2005 (1) b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, 1'1% o meno di piombo in peso 1° luglio 2008 (2) 3. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data prevista al punto 3., seconda colonna, e' soppressa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Scajola, Ministro delle attivita' produttive Storace, Ministro della salute La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 12: - Gli allegati IV e II del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Allegato IV (articolo 5, comma 7) Requisiti minimi per il certificato di rottamazione Il certificato di rottamazione di cui all'art. 5, comma 7, deve indicare e includere: 1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato; 2) il nome e l'indirizzo dell'autorita' competente che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione; 3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato e' rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta; 4) la data e l'ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato; 5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA; 6) la classe, la marca ed il modello del veicolo; 7) il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio e della targa, ove prevista; 8) il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la nazionalita', gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo e' consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalita' dello stesso proprietario.». «Allegato II (articolo 9, comma 1) Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall'art. 9, comma 1 ----> Vedere allegato alle pagg. 12-13 <----