Art. 12.
       Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II
    punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
  1. All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto
5) e' sostituito dal seguente:
  «5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA».
  2. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto
2. e' sostituito dal seguente:


2.
  a) Alluminio destinato a lavorazione
     meccanica contenente, in peso, il 2%
     o meno                                    1° luglio 2005 (1)

  b) Alluminio destinato a lavorazione
     meccanica contenente, in peso, 1'1%
     o meno di piombo in peso                  1° luglio 2008 (2)

  3. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data
prevista al punto 3., seconda colonna, e' soppressa.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Storace, Ministro della salute
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'art. 12:
              - Gli  allegati  IV e II del citato decreto legislativo
          n.  209  del  2003,  come  modificati dal presente decreto,
          cosi' recitano:
                                                         «Allegato IV
                                                (articolo 5, comma 7)
              Requisiti minimi per il certificato di rottamazione
              Il certificato di rottamazione di cui all'art. 5, comma
          7, deve indicare e includere:
                1)  il  nome,  l'indirizzo,  la firma ed il numero di
          registrazione  o  di  identificazione  dello stabilimento o
          dell'impresa che rilascia il certificato;
                2)  il  nome  e l'indirizzo dell'autorita' competente
          che   rilascia   l'autorizzazione   allo   stabilimento   o
          all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione;
                3)  il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione
          o  di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che
          rilascia  il certificato, nel caso in cui il certificato e'
          rilasciato  da  un  produttore,  da un distributore o da un
          operatore  addetto  alla raccolta per conto di un centro di
          raccolta;
                4)  la  data  e  l'ora di rilascio del certificato di
          rottamazione  e  la  data  e  l'ora  di presa in carico del
          veicolo  da  parte  del  concessionario o del gestore della
          succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
                5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA;
                6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;
                7)  il  numero di identificazione del veicolo, vale a
          dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;
                8)   il   nome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita,
          l'indirizzo,  la nazionalita', gli estremi del documento di
          identificazione  e  la  firma del detentore che consegna il
          veicolo  e,  nel caso in cui il veicolo e' consegnato da un
          soggetto  diverso  dal  proprietario, il nome, il luogo, la
          data di nascita, l'indirizzo e la nazionalita' dello stesso
          proprietario.».
                                 «Allegato II
                             (articolo 9, comma 1)
                Materiali e componenti ai quali non si applica
                   il divieto previsto dall'art. 9, comma 1

                ---->  Vedere allegato alle pagg. 12-13  <----