Art. 5. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformita' con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche', come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.»; b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli operatori economici garantiscono che:»; c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita' previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.».
Note all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 7 (Reimpiego e recupero). - 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformita' con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche', come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale. 2. Gli operatori economici garantiscono che: a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli e' pari almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno; b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno. 2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tal fine, e' modificato con le modalita' previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti. - La direttiva 75/442/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L. 194 del 25 luglio 1975. - La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca: «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.».