Art. 5.
                      Modifiche all'articolo 7
           del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
  1.  All'articolo  7  del  decreto  legislativo n. 209 del 2003 sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Ai  fini  di  una  corretta gestione dei rifiuti derivanti dal
veicolo  fuori  uso,  le  autorita'  competenti, fatte salve le norme
sulla   sicurezza   dei  veicoli  e  sul  controllo  delle  emissioni
atmosferiche  e  del  rumore,  favoriscono,  in  conformita'  con  la
gerarchia  prevista  dalla  direttiva  75/442/CEE,  il  reimpiego dei
componenti  idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche',
come  soluzione  privilegiata,  il  riciclaggio;  ove sostenibile dal
punto di vista ambientale.»;
    b) al   comma  2,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Gli
operatori economici garantiscono che:»;
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
  «2-bis.  Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di
cui  al  comma  2,  i  responsabili  degli  impianti  di  trattamento
comunicano  annualmente  i  dati  relativi  ai veicoli trattati ed ai
materiali  derivanti  da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del
modello  di  dichiarazione  ambientale  di  cui alla legge 25 gennaio
1994,  n.  70,  che,  a  tale  fine,  e'  modificato con le modalita'
previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta
comunicazione  anche  tutti  coloro che esportano veicoli fuori uso o
loro componenti.».
 
          Note all'art. 5:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  7,  del citato decreto
          legislativo  n.  209  del  2003,  cosi' come modificato dal
          presente decreto cosi' recita:
              «Art.  7  (Reimpiego  e  recupero). - 1. Ai fini di una
          corretta  gestione  dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori
          uso,  le  autorita'  competenti, fatte salve le norme sulla
          sicurezza  dei  veicoli  e  sul  controllo  delle emissioni
          atmosferiche  e del rumore, favoriscono, in conformita' con
          la   gerarchia  prevista  dalla  direttiva  75/442/CEE,  il
          reimpiego  dei componenti idonei, il recupero di quelli non
          reimpiegabili,  nonche',  come  soluzione  privilegiata, il
          riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.
              2. Gli operatori economici garantiscono che:
                a) entro  il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso
          prodotti  a  partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di
          reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85 per cento del
          peso  medio  per  veicolo  e  per  anno e la percentuale di
          reimpiego  e  di riciclaggio per gli stessi veicoli e' pari
          almeno  all'80  per  cento del peso medio per veicolo e per
          anno;  per  i  veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio
          1980,  la  percentuale  di  reimpiego e di recupero e' pari
          almeno  al  75  per  cento del peso medio per veicolo e per
          anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
          almeno  al  70  per  cento del peso medio per veicolo e per
          anno;
                b) entro  il  1° gennaio  2015,  per  tutti i veicoli
          fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari
          almeno  al  95  per  cento del peso medio per veicolo e per
          anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
          almeno  all'85  per  cento del peso medio per veicolo e per
          anno.
              2-bis.  Al  fine  di verificare il raggiungimento degli
          obiettivi  di cui al comma 2, i responsabili degli impianti
          di  trattamento  comunicano  annualmente i dati relativi ai
          veicoli  trattati  ed  ai  materiali  derivanti  da essi ed
          avviati   al   recupero,   avvalendosi   del   modello   di
          dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
          n.  70,  che,  a  tal  fine, e' modificato con le modalita'
          previste  dalla  stessa  legge  n. 70 del 1994. Sono tenuti
          alla   predetta   comunicazione   anche  tutti  coloro  che
          esportano veicoli fuori uso o loro componenti.
              - La  direttiva  75/442/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
          L. 194 del 25 luglio 1975.
              -  La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca: «Norme per la
          semplificazione  degli  adempimenti  in  materia ambientale
          sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
          del sistema di ecogestione e di audit ambientale.».