Art. 9.
                 Modifiche all'articolo 12, comma 1
           del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
  1.  All'articolo  12,  comma  1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le parole: «all'articolo 7, comma 2» sono soppresse.
  2.  All'articolo  12,  comma  1, del decreto legislativo n. 209 del
2003  le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere a), b), c) e d)».
  3.  All'articolo  12,  comma  1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
    «d-bis) i  risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono
esser  controllati  con cadenza individuata nell'ambito degli accordi
stessi  e  riferiti  alle  autorita'  competenti  ed alla Commissione
europea;
    d-ter) le  autorita'  competenti  dovranno  assumere le opportune
misure  per  esaminare  i  progressi  compiuti  nell'ambito  di  tali
accordi;
    d-quater) nel  caso  di  inosservanza  degli accordi o di mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  oggetto degli accordi, le autorita'
competenti  assumeranno  tutte  le  misure per garantire l'osservanza
delle misure previste dal presente decreto.».
 
          Nota all'art. 9:
              -  Il  testo  vigente  dell'art. 12, del citato decreto
          legislativo  n.  209  del  2003,  cosi' come modificato dal
          presente decreto cosi' recita:
              «Art.  12  (Accordi  volontari).  -  1.  Fatti  salvi i
          principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il
          Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di
          concerto  con  il Ministro delle attivita' produttive, puo'
          stipulare,  con  i settori economici interessati, accordi e
          contratti   di   programma   per   dare   attuazione   alle
          disposizioni  di  cui all'art. 4, comma 1, all'art. 5 comma
          1,  all'art.  8, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'art.
          10,  commi  1,  2 e 3, ed all'art. 11, commi 5 e 6, nonche'
          per  precisare  le  modalita'  di applicazione dell'art. 5,
          commi  2,  3,  4  e  5.  Detti  accordi devono soddisfare i
          seguenti requisiti:
                a) avere forza vincolante;
                b) specificare  gli  obiettivi  e  le  corrispondenti
          scadenze,  nonche'  le  modalita' per il monitoraggio ed il
          controllo dei risultati raggiunti;
                c) essere  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  e  comunicati  alla Commissione delle
          Comunita' europee;
                d) prevedere   l'accessibilita'   al   pubblico   dei
          risultati conseguiti;
                d-bis) i  risultati  conseguiti  nel  quadro  di tali
          accordi  devono  essere controllati con cadenza individuata
          nell'ambito  degli accordi stessi e riferiti alle autorita'
          competenti ed alla Commissione europea;
                d-ter) le  autorita'  competenti dovranno assumere le
          opportune   misure   per  esaminare  i  progressi  compiuti
          nell'ambito di tali accordi;
                d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di
          mancato   raggiungimento   degli  obiettivi  oggetto  degli
          accordi,  le  autorita'  competenti  assumeranno  tutte  le
          misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal
          presente decreto.».