Art. 9. Modifiche all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «all'articolo 7, comma 2» sono soppresse. 2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c) e d)». 3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorita' competenti ed alla Commissione europea; d-ter) le autorita' competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi; d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorita' competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».
Nota all'art. 9: - Il testo vigente dell'art. 12, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 12 (Accordi volontari). - 1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo' stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 5 comma 1, all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'art. 10, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 11, commi 5 e 6, nonche' per precisare le modalita' di applicazione dell'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i seguenti requisiti: a) avere forza vincolante; b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonche' le modalita' per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti; c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle Comunita' europee; d) prevedere l'accessibilita' al pubblico dei risultati conseguiti; d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono essere controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorita' competenti ed alla Commissione europea; d-ter) le autorita' competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi; d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorita' competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».