Art. 11.
              Ipotesi speciali di confisca obbligatoria
                     e confisca per equivalente
  1.  Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora
la  confisca  delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o
il  prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca
di  somme  di  denaro,  beni  od  altre  utilita' di cui il reo ha la
disponibilita',  anche per interposta persona fisica o giuridica, per
un  valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso
di  usura  e'  comunque  ordinata  la  confisca di un importo pari al
valore  degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In
tali  casi,  il  giudice,  con  la sentenza di condanna, determina le
somme  di  danaro  o  individua  i  beni o le utilita' assoggettati a
confisca  di  valore  corrispondente  al  prodotto,  al profitto o al
prezzo del reato.