Art. 12.
              Attivita' di indagine a fini di confisca
  1.  In  relazione  ai  reati  di  cui all'articolo 3 della presente
legge,  il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di
cui  all'articolo 430  del codice di procedura penale, ogni attivita'
di  indagine  che  si  rende  necessaria circa i beni, il denaro o le
altre  utilita'  soggette  a  confisca a norma dell'articolo 11 della
presente  legge  e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992,  n.  306,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni.