Art. 12. Attivita' di indagine a fini di confisca 1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge, il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' soggette a confisca a norma dell'articolo 11 della presente legge e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.