Art. 13.
              Attribuzione di competenze al procuratore
                       distrettuale antimafia
  1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge
sono  attribuite  anche  al  procuratore  distrettuale  antimafia  le
competenze  attribuite  al procuratore della Repubblica e al questore
dall'articolo 2-bis,  commi  1,  4  e  6,  dall'articolo 2-ter, commi
secondo,   sesto   e  settimo,  dall'articolo 3-bis,  settimo  comma,
dall'articolo 3-quater,   commi  1  e  5  e  dall'articolo 10-quater,
secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575.