Art. 14.
            Modifica dell'articolo 377 del codice penale
  1.  La  rubrica  dell'articolo 377  del codice penale e' sostituita
dalla seguente: «(Intralcio alla giustizia)».
  2.  Dopo  il secondo comma dell'articolo 377 del codice penale sono
inseriti i seguenti:
    «Chiunque  usa  violenza  o  minaccia  ai  fini indicati al primo
comma,  soggiace,  qualora  il  fine  non  sia  conseguito, alle pene
stabilite  in  ordine  ai  reati  di  cui  al  medesimo  primo comma,
diminuite in misura non eccedente un terzo.
  Le  pene  previste  ai  commi  primo  e  terzo  sono  aumentate  se
concorrono le condizioni di cui all'articolo 339».
  3. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575,
dopo  la  parola:  «353,»  sono  inserite  le  seguenti:  «377, terzo
comma,».