Art. 15.
               Interventi in materia di armi da fuoco
  1. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni,  la  parola:  «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «dieci».
  2.  Al  primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n.
110,  dopo  la  parola:  «matricola»,  sono  inserite le seguenti: «,
nonche'  l'indicazione  del  luogo  di produzione e della sigla della
Repubblica  italiana  o  di  altro  Paese,  nel  caso di importazione
dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».