Art. 3.
                 Definizione di reato transnazionale
  1.  Ai  fini della presente legge si considera reato transnazionale
il  reato  punito  con  la  pena  della  reclusione non inferiore nel
massimo  a  quattro  anni,  qualora sia coinvolto un gruppo criminale
organizzato, nonche':
    a) sia commesso in piu' di uno Stato;
    b) ovvero  sia  commesso  in  uno Stato, ma una parte sostanziale
della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga
in un altro Stato;
    c)  ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un
gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu'
di uno Stato;
    d) ovvero  sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali
in un altro Stato.