Art. 5. Autorita' centrale ed autorita' di riferimento per le attivita' previste dalla Convenzione e dai Protocolli 1. L'autorita' centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13, della Convenzione, e' il Ministro della giustizia. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le autorita' di riferimento per le attivita' previste dalla Convenzione e dai Protocolli.