Art. 5.
           Autorita' centrale ed autorita' di riferimento
    per le attivita' previste dalla Convenzione e dai Protocolli
  1.  L'autorita'  centrale  ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13,
della Convenzione, e' il Ministro della giustizia.
  2.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  sono individuate le autorita' di riferimento per le
attivita' previste dalla Convenzione e dai Protocolli.