Art. 6.
            Informazione al Parlamento sulla cooperazione
       in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria
  1.  Con  cadenza  annuale  il  Ministro  della giustizia informa le
Camere  sullo  stato  di attuazione delle previsioni dell'articolo 16
della  Convenzione,  in merito alla collaborazione tra Stati Parte in
materia di estradizione.
  2.  Con  cadenza  annuale  il  Ministro  della giustizia informa le
Camere  sullo  stato  di attuazione delle previsioni dell'articolo 18
della  Convenzione,  in merito alla collaborazione tra Stati Parte in
materia di assistenza giudiziaria.