Art. 9.
                     Operazioni sotto copertura
  1.  Fermo  quanto  disposto dall'articolo 51 del codice penale, non
sono punibili:
    a) gli  ufficiali  di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della guardia di finanza,
appartenenti   alle   strutture   specializzate   o   alla  Direzione
investigativa  antimafia,  nei  limiti  delle  proprie  competenze, i
quali,  nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al
solo  fine  di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine ai delitti
previsti  dagli  articoli  648-bis  e  648-ter  nonche' nel libro II,
titolo  XII,  capo  III,  sezione  I,  del  codice penale, ai delitti
concernenti   armi,   munizioni,   esplosivi,   ai  delitti  previsti
dall'articolo 12,  commi  3,  3-bis  e  3-ter,  del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo
25 luglio   1998,   n.   286,  nonche'  dall'articolo 3  della  legge
20 febbraio  1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio
o  comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono,
sostituiscono  od  occultano  denaro,  armi, documenti, stupefacenti,
beni  ovvero  cose  che  sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per
commettere  il  reato  o altrimenti ostacolano l'individuazione della
loro provenienza o ne consentono l'impiego;
    b) gli   ufficiali   di  polizia  giudiziaria  appartenenti  agli
organismi  investigativi  della  Polizia  di  Stato  e  dell'Arma dei
carabinieri specializzati nell'attivita' di contrasto al terrorismo e
all'eversione  e  del Corpo della guardia di finanza competenti nelle
attivita'  di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel
corso  di  specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di  acquisire  elementi  di  prova  in ordine ai delitti commessi con
finalita'  di  terrorismo,  anche per interposta persona, compiono le
attivita' di cui alla lettera a).
  2.  Negli  stessi  casi  previsti  dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita'
o  indicazioni  di copertura anche per attivare o entrare in contatto
con  soggetti  e  siti  nelle  reti di comunicazione, informandone il
pubblico ministero al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore
dall'inizio delle attivita'.
  3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta,
secondo  l'appartenenza  del  personale di polizia giudiziaria, dagli
organi   di   vertice   ovvero,   per  loro  delega,  dai  rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, d'intesa con la Direzione
centrale  dell'immigrazione  e  della  polizia  delle frontiere per i
delitti  previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  4.  L'organo  che  dispone  l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi  1 e 2 deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero
competente  per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto,
anche   il   nominativo   dell'ufficiale   di   polizia   giudiziaria
responsabile  dell'operazione,  nonche' il nominativo degli eventuali
ausiliari  impiegati.  Il  pubblico  ministero  deve  comunque essere
informato  senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della
operazione delle modalita' e dei soggetti che vi partecipano, nonche'
dei risultati della stessa.
  5.  Per  l'esecuzione  delle  operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli
ufficiali  di  polizia  giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ai
quali  si estende la causa di non punibilita' prevista per i medesimi
casi.  Per  l'esecuzione  delle  operazioni  puo'  essere autorizzata
l'utilizzazione  temporanea  di beni mobili ed immobili, di documenti
di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la
gestione  di  aree  di  comunicazione  o  scambio  su  reti o sistemi
informatici,  secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto con il Ministro della giustizia e con gli
altri  Ministri  interessati.  Con il medesimo decreto sono stabilite
altresi'  le  forme  e  le  modalita'  per il coordinamento, anche in
ambito  internazionale,  a  fini  informativi  e  operativi  tra  gli
organismi investigativi.
  6.  Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
previsti  dal comma 1 nonche' di quelli previsti dagli articoli 629 e
644   del   codice  penale,  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria
nell'ambito   delle   rispettive   attribuzioni  possono  omettere  o
ritardare  gli  atti di propria competenza, dandone immediato avviso,
anche  oralmente,  al  pubblico  ministero e provvedono a trasmettere
allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.
  7.  Per  gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero
puo',  con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti
che  applicano  una  misura  cautelare,  del  fermo dell'indiziato di
delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro.
Nei   casi  di  urgenza,  il  ritardo  dell'esecuzione  dei  predetti
provvedimenti  puo'  essere  disposto anche oralmente, ma il relativo
decreto  deve  essere  emesso entro le successive quarantotto ore. Il
pubblico   ministero   impartisce   alla   polizia   giudiziaria   le
disposizioni  necessarie  al  controllo degli sviluppi dell'attivita'
criminosa,   comunicando   i   provvedimenti  adottati  all'autorita'
giudiziaria   competente  per  il  luogo  in  cui  l'operazione  deve
concludersi  ovvero  attraverso il quale si prevede sia effettuato il
transito  in  uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel
territorio  dello  Stato  delle  cose  che  sono  oggetto,  prodotto,
profitto o mezzo per commettere i delitti.
  8.  Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  4 e 6 ed i provvedimenti
adottati  dal  pubblico  ministero  ai  sensi  del comma 7 sono senza
ritardo  trasmessi al procuratore generale presso la corte d'appello.
Per  i  delitti  indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura  penale,  la comunicazione e' data al procuratore nazionale
antimafia.
  9.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  affidare  il materiale o i beni
sequestrati  in  custodia giudiziale, con facolta' d'uso, agli organi
di  polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle
attivita' di contrasto di cui al presente articolo.
  10.  Chiunque,  nel  corso  delle  operazioni  di  cui  al presente
articolo,  indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali
o  agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse,
e'  punito,  salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, con la
reclusione da due a sei anni.
  11. Sono abrogati:
    a) l'articolo 10  del  decreto-legge  31 dicembre  1991,  n. 419,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,
e successive modificazioni;
    b) l'articolo 12-quater  del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
    c) l'articolo 12,  comma  3-septies,  del  testo  unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
    e) l'articolo 4   del  decreto-legge  18 ottobre  2001,  n.  374,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;
    f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.