(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
              Responsabilita' delle persone giuridiche 
 
   1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente  ai
suoi principi giuridici, per  determinare  la  responsabilita'  delle
persone giuridiche che partecipano a reati gravi implicanti un gruppo
criminale organizzato, e che commettono i reati di cui agli  articoli
5,6,8 e 23 della presente Convenzione. 
   2.  Fatti  salvi  i  principi  giuridici  dello  Stato  Parte,  la
responsabilita' delle persone giuridiche puo' essere penale, civile o
amministrativa. 
   3. Tale responsabilita' non pregiudica la  responsabilita'  penale
delle persone fisiche che hanno commesso i reati. 
   4. Ciascuno Stato Parte si accerta, in particolare, che le persone
giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano
soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e deterrenti,  di  natura
penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie.