(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                 Azione penale, sentenza e sanzioni 
 
   1. Ciascuno  Stato  Parte  rende  la  perpetrazione  di  un  reato
stabilito ai sensi degli  articoli  5,  6,  8  e  23  della  presente
Convenzione passibile di sanzioni che tengono conto della gravita' di
detto reato. 
   2. Ciascuno Stato Parte  si  adopera  affinche'  qualsiasi  potere
giudiziario  discrezionale-conferito  dal  suo  diritto   interno   e
inerente ai procedimenti giudiziari intentati  contro  individui  che
hanno  commesso  reati  previsti  nella  presente  Convenzione-   sia
esercitato  in  modo  da   ottimizzare   l'efficacia   delle   misure
d'individuazione e di repressione di tali reati,  tenendo  in  debito
conto la necessita' di esercitare un effetto  deterrente  per  quanto
concerne la loro perpetrazione. 
   3. Nel caso dei reati di cui agli articoli 5,  6,  8  e  23  della
presente Convenzione, ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate  in
conformita' al suo diritto  interno  e  tenendo  in  debito  conto  i
diritti della difesa, per cercare di  assicurare  che  le  condizioni
alle quali sono subordinate le decisioni sul rilascio in attesa della
sentenza o in pendenza della procedura di appello tengano conto della
necessita' di assicurare la  presenza  del  convenuto  nel  corso  di
un'ulteriore procedura penale. 
   4. Ciascuno Stato Parte si accerta che i suoi  tribunali  o  altre
autorita' competenti tengano a mente la gravita'  dei  reati  di  cui
nella  presente  Convenzione,  quando  prendono   in   considerazione
l'eventualita'  di  una  liberazione  anticipata  o  condizionale  di
persone riconosciute colpevoli di tali reati. 
   5. Se del caso, ogni Stato Parte determina,  nell'ambito  del  suo
diritto interno, un periodo di prescrizione prolungato nel corso  del
quale sia possibile intentare procedimenti per i reati di  cui  nella
presente  Convenzione,  tale  periodo  potendo  essere  ulteriormente
prolungato qualora  il  presunto  colpevole  si  sia  sottratto  alla
giustizia. 
   6. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione pregiudica
il principio in base al quale la definizione dei reati determinati ai
sensi della presente Convenzione,  nonche'  dei  mezzi  giuridici  di
difesa applicabili e di altri principi giuridici che disciplinano  la
legalita' delle incriminazioni e' di esclusiva competenza del diritto
interno di uno Stato Parte,  e  secondo  il  quale  tali  reati  sono
perseguiti e puniti in conformita' al diritto di tale Stato Parte.