Articolo 11 Azione penale, sentenza e sanzioni 1. Ciascuno Stato Parte rende la perpetrazione di un reato stabilito ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione passibile di sanzioni che tengono conto della gravita' di detto reato. 2. Ciascuno Stato Parte si adopera affinche' qualsiasi potere giudiziario discrezionale-conferito dal suo diritto interno e inerente ai procedimenti giudiziari intentati contro individui che hanno commesso reati previsti nella presente Convenzione- sia esercitato in modo da ottimizzare l'efficacia delle misure d'individuazione e di repressione di tali reati, tenendo in debito conto la necessita' di esercitare un effetto deterrente per quanto concerne la loro perpetrazione. 3. Nel caso dei reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate in conformita' al suo diritto interno e tenendo in debito conto i diritti della difesa, per cercare di assicurare che le condizioni alle quali sono subordinate le decisioni sul rilascio in attesa della sentenza o in pendenza della procedura di appello tengano conto della necessita' di assicurare la presenza del convenuto nel corso di un'ulteriore procedura penale. 4. Ciascuno Stato Parte si accerta che i suoi tribunali o altre autorita' competenti tengano a mente la gravita' dei reati di cui nella presente Convenzione, quando prendono in considerazione l'eventualita' di una liberazione anticipata o condizionale di persone riconosciute colpevoli di tali reati. 5. Se del caso, ogni Stato Parte determina, nell'ambito del suo diritto interno, un periodo di prescrizione prolungato nel corso del quale sia possibile intentare procedimenti per i reati di cui nella presente Convenzione, tale periodo potendo essere ulteriormente prolungato qualora il presunto colpevole si sia sottratto alla giustizia. 6. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione pregiudica il principio in base al quale la definizione dei reati determinati ai sensi della presente Convenzione, nonche' dei mezzi giuridici di difesa applicabili e di altri principi giuridici che disciplinano la legalita' delle incriminazioni e' di esclusiva competenza del diritto interno di uno Stato Parte, e secondo il quale tali reati sono perseguiti e puniti in conformita' al diritto di tale Stato Parte.