Articolo 13 Cooperazione internazionale ai fini della confisca 1. Per quanto possibile nell'ambito del suo ordinamento giuridico nazionale, uno Stato Parte che ha ricevuto da un altro Stato Parte avente giurisdizione su un reato di cui nella presente Convenzione, una richiesta di confisca di proventi del crimine, di beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1 della presente Convenzione, situati nel suo territorio: a) trasmette la richiesta alle sue autorita' competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se tale provvedimento e' accordato, vi da' esecuzione; oppure b) trasmette alle sue autorita' competenti, affinche' sia eseguito nella misura richiesta, un ordine di confisca emesso da un tribunale situato sul territorio dello Stato Parte richiedente in conformita' all'art. 12, paragrafo I della presente Convenzione, nella misura in cui riguarda il provento del reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, situati sul territorio dello Stato Parte richiesto. 2. A seguito di richiesta da parte diun altro Stato Parte che ha giurisdizione relativamente ad un reato di cui alla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta misure per individuare, localizzare, bloccare o sequestrare i proventi di reato, i beni, le attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1 della presente Convenzione ai fini di un'eventuale confisca da decretarsi sia dallo Stato Parte richiedente, sia ai sensi di una richiesta formulata secondo il paragrafo 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto. 3. Le disposizioni dell'articolo 18 della presente Convenzione sono applicabili, mutatis mutandis, al presente articolo. Oltre alle informazioni specificate all'articolo 18, paragrafo 15, le richieste effettuate ai sensi del presente articolo contengono: (a) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 (a) del presente articolo, una descrizione dei beni da confiscare ed un esposto dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente, e che consentono allo Stato Parte richiesto di far pronunciare un provvedimento di confisca ai sensi del suo diritto interno; b) nel caso di una richiesta di competenza del paragrafo 1 b) del presente articolo, una copia legalmente ammissibile di un provvedimento di confisca emesso dallo Stato Parte richiedente e sul quale si basa la richiesta; una esposizione dei fatti e informazioni indicanti entro quali limiti si richiede di eseguire il provvedimento; (c) nel caso di una richiesta di competenza del paragrafo 2 del presente articolo, una dichiarazione dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente ed una descrizione delle misure richieste. 4. I provvedimenti o le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono presi dallo Stato Parte richiesto, in conformita' al suo diritto interno e secondo le relative disposizioni e le norme procedurali o i trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterale, che lo vincolano allo Stato Parte richiedente. 5. Ciascuno Stato Parte fornisce copie delle sue leggi e regolamenti che danno efficacia al presente articolo, e delle successive modifiche a tali leggi e regolamenti o una loro descrizione al Segretario Generale delle Nazioni Unite. 6. Qualora uno Stato Parte decida di subordinare l'adozione delle misure di cui ai paragrafi l e 2 del presente articolo all'esistenza di un trattato in materia, lo Stato Parte considera la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente. 7. La cooperazione ai sensi del presente articolo puo' essere rifiutata da uno Stato Parte se il reato cui fa riferimento la richiesta non e' un reato di cui alla presente Convenzione. 8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede. 9. Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali intesi a rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale intrapresa ai sensi del presente articolo.