(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
         Cooperazione internazionale ai fini della confisca 
 
   1. Per quanto possibile nell'ambito del suo ordinamento  giuridico
nazionale, uno Stato Parte che ha ricevuto da un  altro  Stato  Parte
avente giurisdizione su un reato di cui nella  presente  Convenzione,
una  richiesta  di  confisca  di  proventi  del  crimine,  di   beni,
attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo  12,  paragrafo  1
della presente Convenzione, situati nel suo territorio: 
    a) trasmette la richiesta alle sue autorita' competenti  al  fine
di ottenere un provvedimento di confisca e, se tale provvedimento e' 
accordato, vi da' esecuzione; oppure 
    b)  trasmette  alle  sue  autorita'  competenti,  affinche'   sia
eseguito nella misura richiesta, un ordine di confisca emesso  da  un
tribunale situato sul territorio dello  Stato  Parte  richiedente  in
conformita' all'art. 12,  paragrafo  I  della  presente  Convenzione,
nella  misura  in  cui  riguarda  il  provento   del   reato,   beni,
attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12,  paragrafo  1,
situati sul territorio dello Stato Parte richiesto. 
   2. A seguito di richiesta da parte diun altro Stato Parte  che  ha
giurisdizione  relativamente  ad  un  reato  di  cui  alla   presente
Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta misure per  individuare,
localizzare, bloccare o sequestrare i proventi di reato, i  beni,  le
attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo  12,  paragrafo  1
della presente  Convenzione  ai  fini  di  un'eventuale  confisca  da
decretarsi sia dallo Stato Parte richiedente, sia  ai  sensi  di  una
richiesta formulata secondo il paragrafo  1  del  presente  articolo,
dallo Stato Parte richiesto. 
   3. Le disposizioni dell'articolo  18  della  presente  Convenzione
sono applicabili, mutatis mutandis, al presente articolo. Oltre  alle
informazioni specificate all'articolo 18, paragrafo 15, le  richieste
effettuate ai sensi del presente articolo contengono: 
    (a) nel caso di una richiesta relativa al  paragrafo  1  (a)  del
presente articolo, una descrizione  dei  beni  da  confiscare  ed  un
esposto dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente, e che
consentono  allo  Stato  Parte  richiesto  di  far   pronunciare   un
provvedimento di confisca ai sensi del suo diritto interno; 
    b) nel caso di una richiesta di competenza del paragrafo 1 b) del
presente  articolo,  una   copia   legalmente   ammissibile   di   un
provvedimento di confisca emesso dallo Stato Parte richiedente e  sul
quale si basa la richiesta; una esposizione dei fatti e  informazioni
indicanti  entro  quali   limiti   si   richiede   di   eseguire   il
provvedimento; 
    (c) nel caso di una richiesta di competenza del paragrafo  2  del
presente articolo, una dichiarazione dei fatti sui quali si  basa  lo
Stato Parte richiedente ed una descrizione delle misure richieste. 
   4. I provvedimenti o le azioni di cui  ai  paragrafi  1  e  2  del
presente  articolo  sono  presi  dallo  Stato  Parte  richiesto,   in
conformita' al suo diritto interno e secondo le relative disposizioni
e le norme procedurali o i trattati, accordi o  intese  bilaterali  o
multilaterale, che lo vincolano allo Stato Parte richiedente. 
   5.  Ciascuno  Stato  Parte  fornisce  copie  delle  sue  leggi   e
regolamenti  che  danno  efficacia  al  presente  articolo,  e  delle
successive  modifiche  a  tali  leggi  e  regolamenti  o   una   loro
descrizione al Segretario Generale delle Nazioni Unite. 
   6. Qualora uno Stato Parte decida di subordinare l'adozione  delle
misure di cui ai paragrafi l e 2 del presente articolo  all'esistenza
di un trattato in materia,  lo  Stato  Parte  considera  la  presente
Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente. 
   7. La cooperazione ai sensi  del  presente  articolo  puo'  essere
rifiutata da uno Stato Parte  se  il  reato  cui  fa  riferimento  la
richiesta non e' un reato di cui alla presente Convenzione. 
   8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo  non
deve ledere i diritti dei terzi in buona fede. 
   9. Gli Stati Parte prendono in considerazione  la  conclusione  di
trattati, accordi  o  intese  bilaterali  o  multilaterali  intesi  a
rafforzare l'efficacia della cooperazione  internazionale  intrapresa
ai sensi del presente articolo.