(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
        Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati 
 
   1. Uno Stato Parte che confisca proventi di reato o beni  i  sensi
dell'art. 12 o art. 13, paragrafo 1, della  presente  Convenzione  ne
dispone conformemente al suo diritto interno  e  alle  sue  procedure
amministrative. 
   2. Quando agiscono su richiesta da parte di un altro  Stato  Parte
conformemente all'art. 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte
prendono in considerazione a titolo prioritario nei limiti consentiti
dal  diritto  interno  e  se  vi  e'  richiesta  in  tal  senso,   la
restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte
richiedente, affinche' questo possa risarcire le vittime del reato  o
restituire  detti  beni  o  proventi  di  reato  ai  loro   legittimi
proprietari. 
   3. Quando uno Stato Parte agisce su richiesta di  un  altro  Stato
Parte ai sensi degli articoli 12 e  13  della  presente  Convenzione,
esso puo' prendere in speciale considerazione di concludere accordi o
intese che prevedono: 
    (a) di versare il valore di tali proventi di reato, o i beni o  i
fondi derivanti dalla loro vendita, o una parte di  essi,  sul  conto
istituito in applicazione dell'art. 30, paragrafo 2 c) della presente
Convenzione ed agli organismi  intergovernativi  specializzati  nella
lotta alla criminalita' organizzata; 
    (b) di spartire con altri Stati Parte,  sistematicamente  o  caso
per caso, tali proventi di reato o beni, o fondi derivanti dalla loro
vendita,  conformemente  al   suo   diritto   interno   o   procedure
amministrative.