Articolo 18 Assistenza giudiziaria reciproca 1. Gli Stati Parti si concedono reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati previsti dalla presente Convenzione cosi' come previsto all'articolo 3, ed estendono reciprocamente analoga assistenza nel caso in cui lo Stato Parte richiedente abbia fondati motivi di sospettare che il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (a) o (b) sia di natura transnazionale, comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i proventi, gli strumenti o le prove relativi a tali reati si trovino nello Stato Parte richiesto e che nel reato sia coinvolto un gruppo criminale organizzato. 2. L'assistenza giudiziaria reciproca e' concessa nel modo piu' ampio possibile in base alle relative leggi, trattati, accordi e intese dello Stato Parte richiedente in relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall'articolo 10 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente. 3. L'assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al presente articolo puo' essere richiesta per i seguenti motivi: (a) Acquisire prove o dichiarazioni di persone; (b) notificare documenti di natura giudiziaria; (c) eseguire perquisizioni e sequestri e sequestro conservativo; (d) esaminare oggetti e luoghi; (e) fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche; (f) fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi,, bancari, finanziari, societari o aziendali; (g) identificare o rintracciare proventi di reato, proprieta', strumenti o altro, ai fini probatori; (h) facilitare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente; (i) ogni altro tipo di assistenza non prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto. 4. Fatto salvo il proprio diritto interno le competenti autorita' dello Stato Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad una autorita' competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che detto informazioni possano essere utili all'autorita' ad intraprendere o a concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata da quest'ultimo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione. 5. La trasmissione di informazioni in conformita' al paragrafo 4 del presente articolo deve essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini ed ai procedimenti penali nello Stato dell'Autorita' competente che fornisce le informazioni. L'Autorita' competente che riceve le informazioni si conforma alla richiesta che dette informazioni restino riservate, anche se temporaneamente, o con limitazioni al loro uso. Tuttavia, cio' non preclude allo Stato Parte ricevente di divulgare nel corso di un procedimento, le informazioni che possano discolpare un accusato. In tal caso, lo Stato Parte ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della loro divulgazione e, se richiesto, si consulta con lo Stato Parte trasmittente. Nel caso in cui non fosse possibile eccezionalmente, notificarlo in anticipo, lo Stato Parte ricevente comunica immediatamente allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle informazioni. 6. Le norme del presente articolo non pregiudicano gli obblighi previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca. 7. I commi da 9 a 29 del presente articolo si applicano alle richieste effettuate ai sensi del presente articolo se gli Stati Parte in questione non sono vincolati da un trattato di reciproca assistenza giudiziaria. Se tali Stati Parte sono vincolati da un tale trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di tale trattato, a meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i cammi da 9 a 29 del presente articolo. Gli Stati Parte sono fortemente incoraggiati ad applicare questi commi nel caso in cui facilitino la cooperazione. 8. Gli Stati Parti non possono rifiutarsi di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario. 9. Gli Stati Parti possono rifiutare di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo in base all'assenza della doppia incriminazione. Tuttavia, Io Stato Parte richiesto puo', se lo ritiene opportuno, fornire assistenza nella misura che esso decide in via discrezionale, a prescindere dal fatto che la condotta costituisca un reato secondo la legge dello Stato Parte richiesto. 10. Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio di uno Stato Parte, la cui presenza e' richiesta in un altro Stato Parte per motivi d'identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell'acquisizione di prove necessarie ad indagini, azioni penali o procedimenti penali per reati previsti dalla presente Convenzione, puo' essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni: a) La persona concede liberamente il proprio consenso informato; b) Le Autorita' competenti di entrambi gli Stati Parte sono d'accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengano appropriate. 11. Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo: (a) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l'autorita' e l'obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona e' stata trasferita; (b) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona, deve attuare senza indugio l'obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale e' stata trasferita, cosi' come concordato precedentemente, o come altrimenti concordato dalle Autorita' competenti di entrambi gli Stati Parte. (c) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona, non deve esigere dallo Stato Parte dal quale e' stata trasferita la persona, di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione; (d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nel Paese dal quale e' stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale e' stata trasferita. 12. A meno che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo acconsenta, detta persona, qualunque sia la sua nazionalita', non puo' essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nessun'altra restrizione della liberta' personale nel territorio dello Stato nel quale la persona e' trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale detta persona e' stata trasferita. 13. Ciascuno Stato Parte designa un'autorita' centrale con il compito e la facolta' di ricevere richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorita' competenti per esecuzione. Laddove in uno Stato Parte vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per l'assistenza giudiziaria, puo' designare un'autorita' centrale distinta con le medesime funzioni per quella regione o territorio. Le autorita' centrali garantiscono l'esecuzione o la trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Allorche' l'autorita' centrale trasmette per esecuzione la richiesta all'autorita' competente, sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa da parte di detta Autorita' competente, Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione dall'autorita' centrale designata a tal fine, nel momento in cui gli Stati Parte depositano il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse relative vanno trasmesse alle autorita' centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non pregiudica il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se possibile, attraverso l'Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale. 14. Le richieste vanno formulate per iscritto o, laddove possibile, con un mezzo atto a produrre una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalita' tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne l'autenticita'. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti e su accordo degli Stati Parte le richieste possono essere formulate verbalmente ma debbono essere immediatamente confermate per iscritto. 15. La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve contenere: (a) l'autorita' che formula la richiesta; (b) l'oggetto e la natura dell'indagine, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell'autorita' che conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario; (c) una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari; (d) una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite. (e) laddove possibile, l'identita' delle persone coinvolte, il luogo in cui trovano e la loro nazionalita'; (f) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni. 16. Lo Stato Parte richiesto puo' chiedere informazioni supplementari quando cio' sembri necessario per l'esecuzione della richiesta conformemente al diritto interno o possa agevolare tale esecuzione. 17. La richiesta viene eseguita in conformita' al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, nella misura in cui non e' contraria al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove possibile, in conformita' alle procedure specificate nella richiesta. 18. Ogni qualvolta cio' e' possibile e compatibile coi principi fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato in qualita' di testimone o esperto dalle autorita' giudiziarie di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte puo', su richiesta del secondo, consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una video-conferenza se non e' possibile o auspicabile per l'individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parti possono accordarsi perche' l'audizione sia condotta da un'autorita' giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla presenza di un'autorita' giudiziaria dello Stato Parte richiesto. 19. Lo Stato Parte richiedente non puo' trasmettere ne' utilizzare informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto, per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari, diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto. Questo paragrafo non vieta in alcun modo allo Stato Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che discolpano un accusato. In tal caso, lo Stato Parte richiedente, prima della rivelazione, informa lo Stato Parte richiesto e, su richiesta, si consulta con quest'ultimo. Se, in casi eccezionali, e' impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto della rivelazione. 20. Lo Stato Parte richiedente puo' chiedere allo Stato Parte richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo quanto necessario all'esecuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non puo' ottemperare alla richiesta di riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente. 21. L'assistenza giudiziaria reciproca puo' essere rifiutata: (a) se la richiesta non e' formulata in conformita' alle disposizioni del presente articolo; (b) se lo Stato Parte valuta che l'esecuzione della richiesta puo' recare pregiudizio alla propria sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali; (c) se, in relazione a reati similari, il diritto interno vieta alle autorita' dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali reati siano oggetto d'indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari nell'ambito delle competenze di tali autorita'; (d) se la richiesta e' contraria all'ordinamento giuridico relativo all'assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto. 22. Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali. 23. Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato. 24. Lo Stato Parte richiesto da' esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali da' ragione, preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando l'assistenza non e' piu' necessaria. 25. L'assistenza giudiziaria reciproca puo' essere differita dallo Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso. 26. Prima di respingere una richiesta in conformita' al paragrafo 21 del presente articolo o di differirne l'esecuzione ai sensi del paragrafo 25 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l'assistenza puo' essere concessa nei termini e alle condizioni dal primo ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, e' tenuto ad ottemperarvi.. 27. Senza pregiudizio all'applicazione del paragrafo 12 del presente articolo, il testimone, l'esperto o altra persona i quali, su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsentono a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente, non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, ne' sottoposti a qualsiasi altra restrizione della propria liberta' personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiedente. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l'esperto, o altra persona, avendo avuto la possibilita' di andarsene per un periodo di quindici giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parti a decorrere dalla data in cui e' stato ufficialmente informato che la sua presenza non e' piu' richiesta dalle autorita' giudiziarie, malgrado cio' rimane volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di sua libera volonta' dopo averlo lasciato. 28. Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti in questione. Se per soddisfare la richiesta, e' o sara' necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta, nonche' il modo in cui la spesa verra' sostenuta. 29, Lo Stato Parte richiesto: (a) fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno sono a disposizione del pubblico in generale; (b) puo', a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o alle condizioni ritenute necessarie copie di atti, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno non sono a disposizione del pubblico in generale; 30. Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l'eventualita' di' stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni del presente articolo.