(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
                  Assistenza giudiziaria reciproca 
 
   1. Gli Stati Parti  si  concedono  reciprocamente  la  piu'  ampia
assistenza giudiziaria  in  materia  di  indagini,  azione  penale  e
procedimenti  giudiziari  per  i  reati   previsti   dalla   presente
Convenzione  cosi'  come  previsto  all'articolo  3,   ed   estendono
reciprocamente analoga assistenza nel caso  in  cui  lo  Stato  Parte
richiedente abbia fondati motivi di sospettare che il  reato  di  cui
all'articolo 3, paragrafo 1 (a) o (b) sia di  natura  transnazionale,
comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i  proventi,  gli
strumenti o le prove relativi a tali reati  si  trovino  nello  Stato
Parte richiesto e che nel reato sia  coinvolto  un  gruppo  criminale
organizzato. 
   2. L'assistenza giudiziaria reciproca e' concessa  nel  modo  piu'
ampio possibile in base alle  relative  leggi,  trattati,  accordi  e
intese dello Stato Parte  richiedente  in  relazione  alle  indagini,
azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui  si  possa
ritenere responsabile una persona giuridica secondo  quanto  previsto
dall'articolo  10  della  presente  Convenzione  nello  Stato   Parte
richiedente. 
   3. L'assistenza giudiziaria reciproca  che  deve  essere  concessa
conformemente al  presente  articolo  puo'  essere  richiesta  per  i
seguenti motivi: 
    (a) Acquisire prove o dichiarazioni di persone; 
    (b) notificare documenti di natura giudiziaria; 
    (c) eseguire perquisizioni e sequestri e sequestro conservativo; 
    (d) esaminare oggetti e luoghi; 
    (e) fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche; 
    (f) fornire originali o copie conformi dei relativi  documenti  e
verbali,  compresi  i  verbali  governativi,,  bancari,   finanziari,
societari o aziendali; 
    (g) identificare o rintracciare proventi  di  reato,  proprieta',
strumenti o altro, ai fini probatori; 
    (h) facilitare la comparsa  volontaria  di  persone  nello  Stato
Parte richiedente; 
    (i) ogni altro tipo di assistenza non prevista dalla legge  dello
Stato Parte richiesto. 
   4. Fatto salvo il proprio diritto interno le competenti  autorita'
dello  Stato  Parte  possono,   senza   una   precedente   richiesta,
trasmettere  informazioni  in  materia  penale   ad   una   autorita'
competente di un  altro  Stato  Parte  qualora  ritengano  che  detto
informazioni possano essere utili all'autorita' ad intraprendere o  a
concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano dar
luogo ad una richiesta formulata da quest'ultimo Stato Parte ai sensi
della presente Convenzione. 
   5. La trasmissione di informazioni in conformita' al  paragrafo  4
del presente articolo deve essere effettuata senza recare pregiudizio
alle indagini ed ai procedimenti penali  nello  Stato  dell'Autorita'
competente che fornisce le informazioni. L'Autorita'  competente  che
riceve  le  informazioni  si  conforma  alla  richiesta   che   dette
informazioni restino  riservate,  anche  se  temporaneamente,  o  con
limitazioni al loro uso. Tuttavia, cio' non preclude allo Stato Parte
ricevente di divulgare nel corso di un procedimento, le  informazioni
che possano discolpare un accusato.  In  tal  caso,  lo  Stato  Parte
ricevente notifica lo  Stato  Parte  trasmittente  prima  della  loro
divulgazione  e,  se  richiesto,  si  consulta  con  lo  Stato  Parte
trasmittente. Nel caso in cui non  fosse  possibile  eccezionalmente,
notificarlo  in  anticipo,  lo   Stato   Parte   ricevente   comunica
immediatamente allo Stato Parte trasmittente  la  divulgazione  delle
informazioni. 
   6. Le norme del presente articolo non  pregiudicano  gli  obblighi
previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano  o
regoleranno, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca. 
   7. I commi da 9 a 29  del  presente  articolo  si  applicano  alle
richieste effettuate ai sensi del  presente  articolo  se  gli  Stati
Parte in questione non sono vincolati da  un  trattato  di  reciproca
assistenza giudiziaria. Se tali Stati Parte sono vincolati da un tale
trattato,  si  applicano  le  disposizioni  corrispondenti  di   tale
trattato, a meno che gli Stati Parte non  accettino  di  applicare  i
cammi da  9  a  29  del  presente  articolo.  Gli  Stati  Parte  sono
fortemente incoraggiati ad applicare questi commi  nel  caso  in  cui
facilitino la cooperazione. 
   8. Gli Stati Parti non possono rifiutarsi di fornire  l'assistenza
giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla  base  del
segreto bancario. 
   9. Gli Stati  Parti  possono  rifiutare  di  fornire  l'assistenza
giudiziaria  reciproca  prevista  dal  presente  articolo   in   base
all'assenza della doppia incriminazione.  Tuttavia,  Io  Stato  Parte
richiesto puo', se lo ritiene  opportuno,  fornire  assistenza  nella
misura che esso decide in via discrezionale, a prescindere dal  fatto
che la condotta costituisca un reato secondo  la  legge  dello  Stato
Parte richiesto. 
   10. Una persona che  si  trovi  in  stato  detentivo  o  che  stia
scontando una condanna nel territorio di  uno  Stato  Parte,  la  cui
presenza  e'  richiesta  in  un  altro   Stato   Parte   per   motivi
d'identificazione,   testimonianza   o   per    fornire    assistenza
nell'acquisizione di prove necessarie ad indagini,  azioni  penali  o
procedimenti penali per reati previsti  dalla  presente  Convenzione,
puo' essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni: 
    a) La persona concede liberamente il proprio consenso informato; 
    b) Le Autorita' competenti  di  entrambi  gli  Stati  Parte  sono
d'accordo, in base alle condizioni  che  gli  Stati  Parte  ritengano
appropriate. 
   11. Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo: 
    (a) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha
l'autorita' e l'obbligo di tenere la persona trasferita in  stato  di
custodia, salvo diversamente  richiesto  o  autorizzato  dallo  Stato
Parte dal quale la persona e' stata trasferita; 
    (b) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita  la  persona,
deve attuare senza indugio l'obbligo di riconsegnare la persona  alla
custodia dello Stato Parte dal quale e' stata trasferita, cosi'  come
concordato  precedentemente,  o  come  altrimenti  concordato   dalle
Autorita' competenti di entrambi gli Stati Parte. 
    (c) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita  la  persona,
non deve esigere dallo Stato Parte dal quale e' stata  trasferita  la
persona, di avviare la procedura di estradizione  per  la  riconsegna
della persona in questione; 
    (d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte  di
pena espiata nel Paese dal quale e' stata trasferita e per  il  tempo
trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale  e'  stata
trasferita. 
   12. A meno che lo Stato Parte dal quale una  persona  deve  essere
trasferita  ai  sensi  dei  commi  10  e  11  del  presente  articolo
acconsenta, detta persona, qualunque sia  la  sua  nazionalita',  non
puo' essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nessun'altra
restrizione della liberta' personale nel territorio dello  Stato  nel
quale la  persona  e'  trasferita  per  atti,  omissioni  o  condanne
precedenti alla sua partenza dal territorio  dello  Stato  dal  quale
detta persona e' stata trasferita. 
   13. Ciascuno Stato Parte  designa  un'autorita'  centrale  con  il
compito e la facolta' di ricevere richieste di assistenza giudiziaria
ed eseguirle o trasmetterle alle autorita' competenti per esecuzione. 
Laddove in uno Stato Parte vi sia  un  territorio  o  una  regione  a
statuto  speciale  con   un   sistema   distinto   per   l'assistenza
giudiziaria, puo' designare un'autorita'  centrale  distinta  con  le
medesime funzioni per  quella  regione  o  territorio.  Le  autorita'
centrali  garantiscono  l'esecuzione  o  la  trasmissione  rapida   e
corretta delle richieste  ricevute.  Allorche'  l'autorita'  centrale
trasmette  per  esecuzione  la  richiesta  all'autorita'  competente,
sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa  da  parte  di
detta Autorita' competente,  Al  Segretario  Generale  delle  Nazioni
Unite viene data comunicazione dall'autorita'  centrale  designata  a
tal fine, nel momento in cui gli Stati Parte  depositano  il  proprio
strumento di ratifica, accettazione,  approvazione  o  adesione  alla
presente  Convenzione.  Le  richieste   di   assistenza   giudiziaria
reciproca e le comunicazioni ad esse relative  vanno  trasmesse  alle
autorita' centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non
pregiudica  il  diritto  degli  Stati  Parte  di  chiedere  che  tali
richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di  canali
diplomatici e, in casi urgenti e su accordo  degli  Stati  Parte,  se
possibile,   attraverso   l'Organizzazione   di   Polizia   Criminale
Internazionale. 
   14.  Le  richieste  vanno  formulate  per  iscritto   o,   laddove
possibile, con un mezzo atto a produrre una trascrizione  scritta  in
una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalita'  tali
da permettere a detto Stato Parte di  accertarne  l'autenticita'.  Al
Segretario Generale delle  Nazioni  Unite  viene  data  comunicazione
della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in
cui  deposita  il  proprio  strumento  di   ratifica,   accettazione,
approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti  e
su accordo degli Stati Parte le richieste  possono  essere  formulate
verbalmente ma debbono essere immediatamente confermate per iscritto. 
   15.  La  richiesta  di  reciproca  assistenza   giudiziaria   deve
contenere: 
    (a) l'autorita' che formula la richiesta; 
    (b) l'oggetto e la natura dell'indagine, dell'azione penale o del
procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le
funzioni dell'autorita' che conduce tali indagini,  azione  penale  o
procedimento giudiziario; 
    (c) una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne  che  nelle
richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari; 
    (d)  una  descrizione  del  tipo  di   assistenza   richiesta   e
specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato  Parte
richiedente desidera siano seguite. 
    (e) laddove possibile, l'identita' delle  persone  coinvolte,  il
luogo in cui trovano e la loro nazionalita'; 
    (f) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le
azioni. 
   16.  Lo  Stato  Parte   richiesto   puo'   chiedere   informazioni
supplementari quando cio' sembri necessario  per  l'esecuzione  della
richiesta conformemente al diritto interno  o  possa  agevolare  tale
esecuzione. 
   17. La richiesta viene eseguita in conformita' al diritto  interno
dello Stato Parte richiesto e, nella misura in cui non  e'  contraria
al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove  possibile,
in conformita' alle procedure specificate nella richiesta. 
   18. Ogni qualvolta cio' e' possibile e  compatibile  coi  principi
fondamentali del diritto interno, quando un individuo  si  trova  nel
territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato in qualita'  di
testimone o esperto dalle autorita' giudiziarie  di  un  altro  Stato
Parte,  il  primo  Stato  Parte  puo',  su  richiesta  del   secondo,
consentire  che   tale   audizione   avvenga   per   mezzo   di   una
video-conferenza se non e' possibile o auspicabile per l'individuo in
questione comparire di  persona  nel  territorio  dello  Stato  Parte
richiedente. Gli Stati Parti possono accordarsi  perche'  l'audizione
sia  condotta  da  un'autorita'   giudiziaria   dello   Stato   Parte
richiedente alla presenza di  un'autorita'  giudiziaria  dello  Stato
Parte richiesto. 
   19. Lo Stato Parte richiedente non puo' trasmettere ne' utilizzare
informazioni  o  prove  fornite  dallo  Stato  Parte  richiesto,  per
indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari, diversi da  quelli
indicati nella richiesta senza il  consenso  preventivo  dello  Stato
Parte richiesto. Questo paragrafo non vieta in alcun modo allo  Stato
Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni
o prove che discolpano un accusato.  In  tal  caso,  lo  Stato  Parte
richiedente,  prima  della  rivelazione,  informa  lo   Stato   Parte
richiesto e, su richiesta, si consulta con quest'ultimo. Se, in  casi
eccezionali, e' impossibile dare comunicazione anticipata,  lo  Stato
Parte richiedente informa senza  indugio  lo  Stato  Parte  richiesto
della rivelazione. 
   20. Lo Stato Parte richiedente  puo'  chiedere  allo  Stato  Parte
richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia  della
richiesta, salvo quanto necessario all'esecuzione della medesima.  Se
lo Stato Parte richiesto  non  puo'  ottemperare  alla  richiesta  di
riservatezza ne informa prontamente lo  Stato  Parte  richiedente  ne
informa prontamente lo Stato Parte richiedente. 
   21. L'assistenza giudiziaria reciproca puo' essere rifiutata: 
    (a)  se  la  richiesta  non  e'  formulata  in  conformita'  alle
disposizioni del presente articolo; 
    (b) se lo Stato Parte valuta  che  l'esecuzione  della  richiesta
puo' recare pregiudizio alla propria  sovranita',  sicurezza,  ordine
pubblico o altri interessi fondamentali; 
    (c) se, in relazione a reati similari, il diritto  interno  vieta
alle autorita' dello Stato Parte  richiesto  di  eseguire  le  azioni
richieste qualora tali reati siano oggetto d'indagini, azioni  penali
o  procedimenti  giudiziari  nell'ambito  delle  competenze  di  tali
autorita'; 
    (d)  se  la  richiesta  e'  contraria  all'ordinamento  giuridico
relativo  all'assistenza  giudiziaria  reciproca  dello  Stato  Parte
richiesto. 
   22. Gli Stati  Parte  non  possono  respingere  una  richiesta  di
assistenza giudiziaria reciproca solo  a  motivo  del  fatto  che  si
ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali. 
   23. Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria  reciproca  deve
essere motivato. 
   24. Lo Stato Parte richiesto  da'  esecuzione  alla  richiesta  di
assistenza giudiziaria reciproca non appena  possibile  e  tiene  nel
massimo conto possibile le eventuali scadenze  proposte  dallo  Stato
Parte richiedente, delle quali  da'  ragione,  preferibilmente  nella
richiesta.  Lo  Stato  Parte  richiesto  risponde  alle   ragionevoli
richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sui progressi
della  propria  richiesta.  Lo  Stato   Parte   richiedente   informa
prontamente lo Stato Parte richiesto quando l'assistenza non e'  piu'
necessaria. 
   25. L'assistenza giudiziaria reciproca puo' essere differita dallo
Stato Parte richiesto a  motivo  del  fatto  che  interferirebbe  con
un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso. 
   26. Prima di respingere una richiesta in conformita' al  paragrafo
21 del presente articolo o di differirne l'esecuzione  ai  sensi  del
paragrafo 25 del presente  articolo,  lo  Stato  Parte  richiesto  si
consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se  l'assistenza
puo' essere concessa nei termini e alle condizioni dal primo ritenute
necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'assistenza a tali
condizioni, e' tenuto ad ottemperarvi.. 
   27.  Senza  pregiudizio  all'applicazione  del  paragrafo  12  del
presente articolo, il testimone, l'esperto o altra persona  i  quali,
su richiesta dello Stato Parte richiedente,  acconsentono  a  fornire
prove in un procedimento  o  a  collaborare  ad  un'indagine,  azione
penale o procedimento giudiziario nel territorio  dello  Stato  Parte
richiedente, non possono essere  perseguiti,  detenuti,  puniti,  ne'
sottoposti a  qualsiasi  altra  restrizione  della  propria  liberta'
personale  in  quel  territorio  per  fatti,  omissioni  o   condanne
antecedenti  alla  partenza  dal   territorio   dello   Stato   Parte
richiedente. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l'esperto,
o altra persona, avendo avuto la possibilita'  di  andarsene  per  un
periodo di quindici giorni consecutivi o per  un  periodo  concordato
tra  gli  Stati  Parti  a  decorrere  dalla  data  in  cui  e'  stato
ufficialmente informato che la sua presenza  non  e'  piu'  richiesta
dalle autorita' giudiziarie, malgrado cio' rimane volontariamente nel
territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di  sua  libera
volonta' dopo averlo lasciato. 
   28. Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico
dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti
in questione. Se per soddisfare la richiesta, e' o  sara'  necessario
sostenere spese considerevoli o straordinarie,  gli  Stati  Parte  si
consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della
richiesta, nonche' il modo in cui la spesa verra' sostenuta. 
   29, Lo Stato Parte richiesto: 
    (a) fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici,
documenti o informazioni in proprio possesso che secondo  il  diritto
interno sono a disposizione del pubblico in generale; 
    (b) puo', a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente  in
tutto, in parte o alle condizioni ritenute necessarie copie di  atti,
documenti o informazioni in proprio possesso che secondo  il  diritto
interno non sono a disposizione del pubblico in generale; 
   30. Gli Stati Parte, laddove necessario,  valutano  l'eventualita'
di' stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare
seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni  del  presente
articolo.