Articolo 19 Indagini comuni Gli Stati Parti valutano l'opportunita' di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto d'indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o piu' Stati, le autorita' competenti interessate possono istituire organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parti coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranita' dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo.