(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
                           Indagini comuni 
 
   Gli Stati Parti valutano l'opportunita'  di  stringere  accordi  o
intese bilaterali o multilaterali per mezzo  dei  quali,  rispetto  a
questioni oggetto d'indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari
in uno o piu' Stati,  le  autorita'  competenti  interessate  possono
istituire organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi  o
intese, si  possono  intraprendere  indagini  comuni  sulla  base  di
accordi caso per caso. Gli Stati Parti coinvolti assicurano il  pieno
rispetto della sovranita' dello Stato Parte nel cui  territorio  tale
indagine ha luogo.