(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                            Terminologia 
 
   Ai fini della presente Convenzione: 
    (a) "Gruppo criminale organizzato" indica un gruppo  strutturato,
esistente per un periodo di tempo, composto da tre o piu' persone che
agiscono di concerto al fine di commettere uno o piu' reati  gravi  o
reati stabiliti dalla presente  Convenzione,  al  fine  di  ottenere,
direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario  o  un  altro
vantaggio materiale; 
    b) "Reato grave" indica la  condotta  che  costituisce  un  reato
sanzionabile con una pena privativa della liberta' di almeno  quattro
anni nel massimo o con una pena piu' elevata; 
    c) "Gruppo  strutturato"  s'intende  un  gruppo  che  non  si  e'
costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un  reato
e che non deve necessariamente prevedere ruoli  formalmente  definiti
per i suoi membri, continuita' nella  composizione  o  una  struttura
articolata; 
    d) "Beni" indicano ogni tipo di averi, corporali ed  incorporali,
mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonche' atti giuridici  o
documenti attestanti la proprieta' di, o interessi in, tali averi; 
    e)  "Provento  del  reato"  indica  qualunque  bene  derivato   e
ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di
un reato; 
    (f) "Congelamento o sequestro" indicano l'interdizione temporanea
del trasferimento della conversione, cessione o movimento dei beni, o
la custodia o il controllo temporanei dei beni  conformemente  ad  un
provvedimento emesso da un tribunale o altra autorita' competente. 
    (g) "Confisca>, che include - laddove applicabile  -l'ipotesi  di
espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a  seguito  di
decisione del tribunale o di altra autorita' competente; 
    (h) "Reato presupposto " indica qualunque  reato  a  seguito  del
quale e' generato un profitto passibile di divenire l'oggetto  di  un
reato di cui all'art. 6 della presente Convenzione; 
    (i) " Consegna controllata" indica la  tecnica  che  consente  il
passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso  il  o
nel territorio di uno o piu' Stati, con  la  conoscenza  e  sotto  il
controllo delle competenti autorita', al fine di indagare su un reato
e di  identificare  le  persone  coinvolte  nella  commissione  dello
stesso; 
    (j) "Organizzazione regionale d'integrazione economica  "  indica
una organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a
cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a
questioni disciplinate dalla presente  Convenzione  e  che  e'  stata
debitamente autorizzata, in conformita' alle sue procedure interne, a
firmare, ratificare,  accettare,  approvare  o  aderire  ad  essa;  i
riferimenti a " Stati Parte" nella presente Convenzione si  applicano
a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza.