Articolo 20 Tecniche speciali d'investigazione 1. Se consentito dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella misura delle proprie possibilita' ed alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie a consentire l'appropriato impiego della consegna controllata, e, laddove ritenuto opportuno, l'impiego di altre tecniche speciali d'investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorita' competenti sul suo territorio allo scopo di combattere efficacemente la criminalita' organizzata. 2. Allo scopo d'indagare i reati di cui alla presente Convenzione, si incoraggiano gli Stati Parti a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l'impiego di dette tecniche speciali di investigazione nel contesto della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e attuati in piena ottemperanza osservanza del principio di sovrana uguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta conformita' ai termini di tali accordi o intese. 3. In mancanza degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le decisioni sull'impiego di tecniche speciali di investigazione a livello internazionale vengono prese caso per caso e, se necessario, possono tenere in considerazione le disposizioni e le intese di carattere economico riguardanti l'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati. 4. La decisione d'impiegare la consegna controllata a livello internazionale, su consenso degli Stati Parte interessati, puo' includere metodi che permettono di intercettare la merce lasciandola proseguire integra oppure asportandola o sostituendola in tutto o in parte.