(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                 Tecniche speciali d'investigazione 
 
   1.  Se  consentito  dai  principi  fondamentali   dell'ordinamento
giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella misura  delle  proprie
possibilita'  ed  alle  condizioni  stabilite  dal  proprio   diritto
interno, adotta  le  misure  necessarie  a  consentire  l'appropriato
impiego della consegna controllata, e,  laddove  ritenuto  opportuno,
l'impiego di  altre  tecniche  speciali  d'investigazione,  quali  la
sorveglianza elettronica o  di  altro  tipo  e  le  operazioni  sotto
copertura da parte delle autorita' competenti sul suo territorio allo
scopo di combattere efficacemente la criminalita' organizzata. 
   2. Allo scopo d'indagare i reati di cui alla presente Convenzione,
si incoraggiano gli Stati Parti a stringere, laddove necessario,  gli
opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali  per  l'impiego
di dette tecniche  speciali  di  investigazione  nel  contesto  della
cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e
attuati in piena ottemperanza osservanza  del  principio  di  sovrana
uguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta  conformita'  ai
termini di tali accordi o intese. 
   3. In mancanza degli accordi o intese di cui al  paragrafo  2  del
presente articolo, le decisioni sull'impiego di tecniche speciali  di
investigazione a livello internazionale vengono prese caso  per  caso
e, se necessario, possono tenere in considerazione le disposizioni  e
le  intese  di  carattere  economico  riguardanti  l'esercizio  della
giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati. 
   4. La decisione d'impiegare  la  consegna  controllata  a  livello
internazionale, su  consenso  degli  Stati  Parte  interessati,  puo'
includere metodi che permettono di intercettare la merce  lasciandola
proseguire integra oppure asportandola o sostituendola in tutto o  in
parte.