(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                Trasferimento dei procedimenti penali 
 
   Ciascuno Stato Parte valuta la possibilita' di  trasferire  ad  un
altro i procedimenti relativi  al  perseguimento  di  reati  compresi
nella presente Convenzione nei casi  in  cui  tale  trasferimento  e'
ritenuto  nell'interesse   della   corretta   amministrazione   della
giustizia, in  particolare  nei  casi  in  cui  sono  coinvolte  piu'
giurisdizioni, al fine di concentrare l'accusa.