(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                  Istituzione del casellario penale 
 
   Ciascuno Stato Parte puo' adottare misure legislative o  di  altro
tipo necessarie a prendere in considerazione, nei termini e  per  gli
scopi che ritiene adeguati, ogni precedente condanna di  un  presunto
colpevole, comminata in un altro Stato,  al  fine  di  utilizzare  le
relative informazioni in procedimenti penali  avviati  per  un  reato
trattato dalla presente Convenzione.