(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
            Penalizzazione dell'intralcio alla giustizia 
 
   Ciascuno Stato Parte adotta misure legislative o di  altra  natura
che possono essere necessarie a  conferire  il  carattere  di  reato,
quando commesso intenzionalmente: 
    (a) all'uso della forza fisica, minacce o  intimidazioni  o  alla
promessa, offerta o concessione di vantaggi considerevoli per indurre
falsa testimonianza o per interferire in deposizioni  testimoniali  o
nella produzione  di  prove  nel  corso  di  processi  relativi  alla
commissione di reati di cui alla presente Convenzione; 
    (b) all'uso della  forza  fisica,  minacce  o  intimidazioni  per
interferire con l'esercizio  di  doveri  d'ufficio  da  parte  di  un
magistrato o di un appartenente alle forze di  polizia  in  relazione
alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione. Nulla  in
questo sub-paragrafo pregiudica il diritto degli Stati Parte di avere
una legislazione che protegga altre categorie di pubblici ufficiali.